La Federazione ha espresso apprezzamento per l'emendamento 2.99 relativo al decreto Infrastrutture presentato dall'On. Pastorino che prevede la previsione di possibile limite al subappalto e sulle categorie specialistiche. La Federazione auspica anche un incontro con l'Onorevole.
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 maggio ed è attualmente in discussione in Parlamento. Esso, introduce misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, oltre a interventi nel settore dei trasporti e della motorizzazione civile.
La proposta emendativa
Proposta emendativa presentata dall'Onorevole Pastorino alle Giunte e Commissioni
2.99
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
- f-bis) all'Allegato II.12, articolo 2, comma 2, le parole: «; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2» sono soppresse;
- f-ter) all'Allegato II.12, articolo 2, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 8, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
6-ter. Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, relative alle categorie di opere generali individuate nella Tabella di cui al comma 3, nonché le categorie individuate nella medesima Tabella con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara.
6-quater. Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le opere corrispondenti alle categorie individuate nella Tabella di cui al comma 3 con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più delle predette categorie, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al dieci per cento, indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 28.».