Sentenze

Gara d'appalto e caro energia, il TAR sull'insostenibilità sopravvenuta dell’offerta

La valutazione sulla sostenibilità dell’offerta deve essere effettuata anche tenendo conto delle sopravvenienze di fatto che incidono sulla sua tenuta economica

martedì 1 marzo 2022 - Redazione Build News

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La valutazione sulla sostenibilità dell’offerta deve essere effettuata anche tenendo conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto che incidono sulla sua tenuta economica, e ciò sia in caso di rivalutazione in melius che in peius per il concorrente.

Lo ha ribadito il Tar Molise (Sezione Prima) nella sentenza n. 41/2022 pubblicata il 14 febbraio, con la quale è stato accolto il ricorso presentato da una società che opera come grossista nel mercato elettrico dell’energia, e che ha partecipato alla procedura aperta bandita dall’Azienda Speciale Regionale “Molise Acque” per l’affidamento dell’appalto di fornitura di energia elettrica per il periodo dal 1°.1.2022 al 31.12.2022.

La lex specialis di gara ha previsto un sistema di aggiudicazione attraverso asta elettronica. Le due fasi dell’asta elettronica si sono svolte a distanza di oltre quattro mesi l’una dall’altra, lasso temporale (dal maggio all’ottobre 2021) nel quale si è verificata una grave crisi del mercato dell’energia elettrica, con effetti di marcato e rapido rialzo del prezzo della materia prima.

Il Tar ha giudicato fondate le censure della società ricorrente di carenza di istruttoria e di motivazione, nonché di violazione dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

“Il problema della insostenibilità sopravvenuta dell’offerta, sollevato dalla ricorrente, era rimasto negletto”, ha osservato il Tar.

“A conferma della criticità economica a base del ricorso possono del resto valere anche le misure straordinarie che il Legislatore è stato da ultimo costretto a varare proprio per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (id est: art. 1, commi 503 e 504 della L. n. 234 del 30.12.2021; art. 14, del D.L. n. 4/2022)”, ricordano i giudici. “A fronte di questa sopravvenuta criticità, dalla società segnalata alla stazione appaltante, per la prima volta, ancor prima dello svolgimento della seconda fase dell’asta elettronica, l’Amministrazione, senza mai assumere una puntuale posizione sulla problematica della sostenibilità effettiva dell’offerta della ricorrente, ha proceduto invece speditamente all’aggiudicazione della commessa”.

Il testo completo della sentenza è disponibile in allegato.

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