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Nuovi decreti sulle prestazioni energetiche e certificazione degli edifici, ecco cosa cambierà

È all'esame della Conferenza Unificata il decreto interministeriale attuativo della direttiva 2010/31/Ue sugli edifici ad energia quasi zero

mercoledì 28 gennaio 2015 - Redazione Build News

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Sta circolando sul web una versione ufficiosa e non ancora definitiva (vedi in allegato) del decreto attuativo della L.90/13 (decreto Fare) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, nonché dell’applicazione di prescrizione e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

Il testo elaborato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, è ora all'esame della Conferenza delle regioni. Il tavolo di lavoro tra Mise e associazioni di settore non si è ancora concluso e probabilmente le Regioni chiederanno l'introduzione di alcune modifiche alla bozza del 10 dicembre. La Legge 90/13, pubblicata il 3 agosto 2013, contiene disposizioni per il completo recepimento della Direttiva 2010/31/UE - nota anche come “EPBD recast”, sulla prestazione energetica degli edifici, definendo un nuovo quadro legislativo per quanto concerne i limiti di legge per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti e il nuovo schema delle certificazioni energetiche.

Il decreto è attuativo dell'articolo 5 del decreto Fare (decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90), che ha aggiornato il DLgs n. 192/2005 per recepire la direttiva n. 2010/31/UE sugli edifici a energia quasi zero.

Affinché ciò venga effettivamente applicato, sono necessarie delle disposizioni attuative che aggiornino i contenuti degli attuali DPR 59/09 e DM del 26 giugno 2009 (Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica). 

Secondo quanto riferiscono le associazioni che hanno partecipato al gruppo di lavoro del CTI(Comitato termotecnico Italiano) , il ministero dello Sviluppo Economico - Mise sta attualmente lavorando a tali disposizioni legislative e in particolar modo è prossimo alla pubblicazione del decreto contenente i nuovi requisiti minimi per gli edifici: l’emanazione del presente decreto rappresenta infatti uno dei decreti attuativi previsti (oltre al decreto di aggiornamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici a cui il Mise sta ancora lavorando)

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA BOZZA DI DECRETO  . Il decreto, la cui data di entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2015, andrà ad abrogare le prescrizioni contenute nel DPR 59/2009 (Decreto del presidente della repubblica che modifica e attua il Dlgs 192/2005). Il nuovo decreto definisce le norme tecniche da utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (adeguando così la metodologia a quella in fase di sviluppo a livello europeo) e i requisiti minimi da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.

Il decreto entrerà in vigore il 1° luglio 2015 ed è rivolto a edifici pubblici e privati, siano di nuova costruzione o esistenti sottoposti a ristrutturazione. In particolare, sono previste 4 tipologie di intervento con relative prescrizioni specifiche: edifici di nuova costruzione; Ristrutturazione di 1° livello (ovvero intervento che interessa più del 50% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio e impianto termico); Ristrutturazione di 2° livello (ovvero intervento che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio ed eventualmente anche impianto termico); Riqualificazione energetica (ovvero interventi che coinvolgono meno del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio e/o che coinvolgono gli impianti tecnici).  

Una delle principali novità riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante per i quali i requisiti minimi sono determinati applicando la metodologia dell’edificio di riferimento, così come previsto dalla direttiva 2010/31/UE nota anche come “EPBD recast”. In estrema sintesi, come spiega PVC forum che ha partecipato al tavolo di lavoro del CTI, "la verifica del rispetto dei requisiti minimi si opererà confrontando l’edificio oggetto dell’intervento con un edificio di riferimento, che non è nient’altro che un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazioni al contorno, ma avente caratteristiche termiche e parametri energetici (ad es. trasmittanze termiche delle pareti, rendimenti dei componenti) predeterminate, di riferimento appunto".

Con questo approccio, la prestazione energetica degli edifici sarà valutata non su scala assoluta, ma in relazione ai servizi effettivamente offerti dall’edificio, nel senso che la valutazione e i limiti di legge saranno relativi e variabili in funzione dei servizi presenti.

EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO. Importante sottolineare che per la prima volta viene fornita una definizione “tecnica” di “edifici a energia quasi zero” definendo le prescrizioni ad esso relative. Infine sono previste due fasi “di miglioramento” dei requisiti minimi: la prima fase introdurrà requisiti più stringenti di quelli attualmente vigenti a decorrere dal 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto), e quindi per esempio trasmittanze termiche U per le strutture più basse). La seconda fase, che avrà inizio il 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e il 1° gennaio 2021 per gli altri edifici, comporterà un ulteriore miglioramento dei requisiti minimi tale da rendere a energia quasi zero tutti gli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante.  

Il decreto ha inoltre l’obiettivo di favorire applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per l’efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, attualmente molto variegata a causa dell’autonomia regionale nelle norme di recepimento della precedente direttiva 2002/91/CE.

TRASMITTANZE IN CALO. Uni degli aspetti che coinvolgolo la progettazione e che probabilmente interesserano anche le detrazioni fiscli sono le nuove trasmitanze previste per i componenti opachi e trasparenti. Tutto sommato i nuovi valori richiesti per murature perimetrali e coperture, anche in zona F sono conseguibili agevolmente, anche con strutture intelaiate in c.a. e cappotto 0,24 W/m2K.

Più complicato il discorso per gli infissi dove è richiesta una trasmittanza in zona F di 1,1 W/m2K, difficilmente conseguibile solo con un vetro doppio. Questo significa aumentare la sezione dei serramenti e il costo.



COSA CAMBIA PER LA PROGETTAZIONE. Nell'apposito decreto destinato a sotituire il DRP 59/09, vengono indicati - spiega il produttore di software Logical Soft - i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non rinnovabile da utilizzare nel calcolo dei rispettivi indici e cambia la classificazione degli edifici in base alla destinazione d'uso: rispetto alla classificazione definita dal DPR 412 scompare l'attuale E1.2 sostituita da una nuova categoria di edifici residenziali con più di quattro unità abitative e viene suddivisa la classe E2 in tre sotto categorie. 

Sono introdotte nuove verifiche sulla riflettenza solare delle coperture e sull'area solare equivalente estiva, per limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere il surriscaldamento a scala urbana. Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato. 

In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.

L'A.P.E. CAMBIERÀ ASPETTO. Il provvedimento, ora all'esame della Conferenza Unificata, modificherà completamente il contenuto e il format dell'Attestato di prestazione energetica (A.P.E.) introducendo nuovi metodi di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici.

Ricordiamo che la procedura di calcolo per la certificazione e il progetto energetico è definita dalla norma UNI TS 11300. Il 2 ottobre 2014 sono entrate in vigore le nuove parti 1 e 2 relative al calcolo del fabbisogno termico dell'involucro e alla valutazione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria.

Restano invece invariate la parte 4 (emanata nel 2012) sugli impianti a fonti rinnovabili e la parte 3 che definisce le procedure per la valutazione del fabbisogno in presenza di impianti di climatizzazione estiva. Attualmente la 11300-3:2010 non è vigente ma sarà cogente con l'entrata in vigore dei decreti attuativi del decreto Fare.

NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2015. Le disposizione del nuovo decreto entreranno in vigore il 1° luglio 2015.

Il decreto si applica alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE e comunque fino alla loro eventuale entrata in vigore.

È previsto il recepimento di una serie di punti fondamentali della direttiva 2010/31/UE:

1) adeguamento della metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici sulla base di un quadro generale di calcolo sviluppato dal CEN su richiesta della Commissione europea;

2) fissazione, in conformità alla metodologia di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, di requisiti minimi di prestazione energetica che consentano il conseguimento di livelli ottimnali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono aggiornati almeno ogni 5 anni;

3) definizione di "edificio a energia quasi zero" e prescrizioni ad esso relative: entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni Pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri dal 31 dicembre 2018.

Il provvedimento definisce, quindi, le norme tecniche da utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e i requisiti da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche. 

La novità più importante riguarda la classe energetica dell'immobile che viene determinata in base all'indice di prestazione energetica globale dell'edificio per tutti i servizi presenti - spiega sempre Logical Soft -: climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, ventilazione ed illuminazione. Questo significa che diventa obbligatorio modellare anche l'impianto di raffrescamento, il classico climatizzatore, perché diventa obbligatoria la UNI TS 11300-3:2010. L'indice di prestazione viene espresso in energia primaria non rinnovabile e sono comunque introdotti gli indici di prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile. 

La scala delle classi di efficienza energetica è totalmente differente: i limiti tra le classi non sono più legati al fattore di forma dell'edificio ma vengono calcolati in funzione dell'indice di prestazione globale dell'edificio di riferimento Epgl (2019/2021), quindi ogni edificio avrà la propria scala di classificazione.  

L'indice di prestazione viene sempre valutato in kWh/m2 di superficie climatizzata, sia per gli edifici residenziali che per i non residenziali; l'attestato contiene quindi gli indici per la climatizzazione estiva e per l'illuminazione degli ambienti e viene indicata chiaramente l'energia esportata alla rete. Al termine della certificazione energetica si aggiunge un'apposita sezione dedicata alle opportunità legate all'esecuzione di diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica al fine di rendere più concrete le raccomandazioni già dichiarate sul certificato.

Per gli edifici senza impianto di riscaldamento e senza impianto di produzione di acqua calda sanitaria si assume un rendimento del sistema di utilizzazione fisso dichiarato ed un generatore a combustibile gassoso con rendimento imposto dal decreto requisiti minimi e non più una generazione di tipo elettrico.

SCOSTAMENTO MASSIMO DEL 5%. Gli strumenti di calcolo, o software commerciali per l'applicazione delle metodologie, devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo del 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire una apposita garanzia.

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