“Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea sono realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio; d) assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi; e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.
È quanto stabilisce l'articolo 2 del decreto 20 giugno 2025 del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), con il quale è approvata la «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea» di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 156 di ieri 8 luglio, il decreto (in allegato) entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.
Ambito di applicazione
Le disposizioni contenute nel provvedimento si applicano alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea, così come definita all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto.