Con la risposta prot. n.10534 del 24/06/2025 (in allegato), la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Antincendio ed Energetica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell’Interno, ha fornito chiarimenti in merito agli ultimi quesiti inoltrati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in materia di prevenzione incendi.
Come spiega il CNI nella circolare n. 303 del 2 luglio scorso, il Consiglio Nazionale aveva provveduto a trasmettere alla competente Direzione Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco i quesiti ricevuti da parte di alcune Federazioni ed Ordini territoriali, relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 1 agosto 2011 n.1511 e della disciplina di settore, previo esame ad opera del GdL “Prevenzione incendi”, coordinato dalla Consigliera delegata Tiziana Petrillo.
“Le valutazioni di ordine generale espresse dal Dipartimento dei VVF contengono importanti chiarimenti in tema di “Attività n.73 dell’Allegato I del DPR 1/08/2011 n.151”; di separazione tra autorimessa e vano scala – RTV.6; di carico d’incendio elevato; di stazioni di pompaggio antincendio e, infine, di cadenza quinquennale dei rinnovi di conformità antincendio, di sicura utilità per i professionisti ed i committenti”, sottolinea il CNI nella citata circolare.
I quesiti nel dettaglio
In particolare, il Dipartimento dei VVF ha risposto ai seguenti quesiti:
Quesito 1 (Attività n.73 dell’Allegato I del DPR 1/08/2011 n.151)
Fermo restando che nei complessi edilizi di superficie superiore a 5.000 m2 rimane comunque l’obbligo di avere la SCIA antincendio condominiale, oltre ad avere l’eventuale SCIA antincendio per le singole unità soggette al controllo VVF, si chiede di individuare una soluzione per consentire di regolarizzare l’avvio delle singole attività, in attesa della costituzione del condominio.
Quesito 2 (separazione tra autorimessa e vano scala – RTV.6)
Si chiede conferma che per “attività” si intenda sia “attività soggetta”, che “attività non soggetta”, con eventuale modifica della definizione G.1.5.1.
Quesito 3 (carico d’incendio elevato)
Si chiede un chiarimento in merito all’opportunità o meno di individuare una soglia di carico d’incendio qf come indicativa per il ricorso all’impianto di spegnimento automatico, indipendentemente da qualsiasi altra considerazione.
Quesito 4 (stazioni di pompaggio antincendio)
Si chiede un parere in merito alla prospettata interpretazione normativa, nella direzione di confermare che i Comandi VVF non potranno pretendere da progettisti ed asseveratori alcuna attestazione/dichiarazione sulla continuità di un servizio reso da terzi, salvo riportare in progetto i dati di affidabilità del servizio pubblicati dagli Enti gestori.
Quesiti 5 (cadenza quinquennale dei rinnovi di conformità antincendio)
a) Si chiede conferma che le ARPCA hanno cadenza quinquennale fissa, a partire dalla prima SCIA/CPI e che tale cadenza non può essere modificata né da una ARPCA tardiva, né da una SCIA parziale.
b) Si chiede conferma che una SCIA (parziale o contenente tutte le attività soggette) non sostituisce mai l’ARPCA; si evidenzia la notevole differenza delle declaratorie delle due asseverazioni, ovvero:
c) In quali casi una SCIA possa sostituire una ARPCA, determinando una nuova data da cui far decorrere il nuovo quinquennio agli effetti del rinnovo.
d) Quale sia il ritardo massimo accettabile (rispetto alla scadenza naturale) per la presentazione di un’ARPCA tardiva, presumendo la continuità di esercizio della ditta titolare della SCIA.
La risposta dei VVF
Riportiamo la risposta del Dipartimento dei VVF.
Risposta al quesito 1
Relativamente all’attività n. 73 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, la scrivente Direzione centrale ha fornito indicazioni già con nota DCPREV prot. n. 4756 del 09.04.2013.
Inoltre, con nota Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18.04.2012, sono state altresì fornite utili indicazioni attuative per una corretta gestione delle procedure amministrative di prevenzione incendi per attività di rilevanti dimensioni o complessità, prevedendo, sotto determinate condizioni di carattere generale, anche la possibilità di presentazione di SCIA per parti di attività.
Stante l’attuale quadro normativo, non si ravvisano al momento ulteriori indicazioni a valenza generale da fornire, atteso che, inoltre, la pluralità delle casistiche in concreto prospettabili raccomanda una valutazione ad hoc caso per caso.
Posto quanto sopra, si rappresenta, comunque, che la problematica segnalata sarà oggetto di attenta valutazione in occasione di una prossima futura revisione del quadro regolamentare in materia di prevenzione incendi.
Risposta al quesito 2
Nel confermare che anche la RTV 6, per i termini e le definizioni, rimanda al Capitolo G.1 dell’allegato 1 al D.M. 03.08.2015, in particolare al punto G.1.5 per la definizione di “attività”, si segnala, comunque, che i dubbi interpretativi in merito ai requisiti di comunicazione tra l’autorimessa e le “altre attività”, tra cui, in particolare, l’edificio di civile abitazione soprastante, troveranno giusta soluzione nell’ambito di una prossima revisione della RTV 6, che, a breve, sarà illustrata in seno al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi.
Risposta al quesito 3
Relativamente alla dicitura “elevato carico d’incendio specifico”, si concorda con le valutazioni di codesto Consiglio nazionale atteso che, già in passato, questa Direzione centrale ha avuto modo di osservare come l’intento del normatore fosse quello di meglio evidenziare che la necessità di adottare il livello di prestazione IV della misura S6 deriva principalmente dalla specifica valutazione del rischio per ogni singolo caso in studio sulla base di una pluralità di fattori e non esclusivamente in funzione di un valore prefissato del carico d’incendio.
Ciò posto, nel prendere atto della proposta di introdurre termini quantitativi che possano meglio guidare il progettista nelle valutazioni e nelle scelte progettuali di competenza, si garantisce sin d’ora che la stessa sarà oggetto di attenta valutazione nell’ambito dei prossimi futuri lavori di revisione del Codice di prevenzione incendi.
Risposta al quesito 4
Preliminarmente, si osserva che affinché una rete di idranti possa considerarsi progettata, installata ed esercita a regola d’arte, secondo la norma UNI 10779, l’alimentazione idrica deve rispettare le previsioni dell’appendice A alla stessa norma tecnica che, al punto A.1.4, ne definisce la continuità per gli acquedotti.
Ciò premesso, si rappresenta anche che il paragrafo S.6.8.2 del Codice di prevenzione incendi, nel riprendere concetti già contenuti anche nel D.M. 20 dicembre 2012, testualmente prevede che “ai fini della determinazione della continuità dell’alimentazione idrica dell’impianto da acquedotto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti come specificato dalla norma UNI 10779 o criterio equivalente. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio”.
Risposta ai quesiti 5
Con la Circolare DCPREV prot. n. 5555 del 18.04.2012, poi ripresa dalla DC.PREV. Prot. n.1640 del 1.02.2024, questa Direzione centrale ha fornito alle strutture del C.N.VV.F. indicazioni, sia sotto il profilo amministrativo che penale, circa le procedure da adottare in caso di presentazione tardiva dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio oltre i termini fissati dall’art. 5 del D.P.R 151/2011.
Nel rimandare ai contenuti delle sopracitate circolari e nel confermare le indicazioni dell’art. 5 comma 2 del D.M. 7 agosto 2012, si rappresenta che in occasione di una prossima futura revisione del quadro normativo di riferimento, che, come di consueto vedrà il coinvolgimento anche di rappresentati di codesto Consiglio nazionale, si potrà individuare una nuova e più funzionale formulazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che possa essere di più semplice comprensione ed attuazione anche nei casi di attività complesse o in repentino mutamento.
Le sottolineature del CNI
Nella citata circolare n. 303 del 2 luglio scorso, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sottolinea “la circostanza, non scontata, per cui – nei casi in cui non sia stato possibile fornire una risposta esaustiva e definitiva sulla questione evidenziata – il Dipartimento dei Vigili del Fuoco abbia voluto rassicurare il Consiglio Nazionale che della problematica segnalata si terrà conto - e la medesima sarà oggetto di “attenta valutazione” - in occasione della futura revisione della disciplina in materia di prevenzione incendi”.
Inoltre, il CNI evidenzia che “Nell’ipotesi particolare avuta di mira dal Quesito n. 5 – in materia di procedura di attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio (ARPCA) – appare degno di nota e di menzione l’impegno ministeriale a coinvolgere i rappresentanti del Consiglio Nazionale per giungere ad una nuova e più funzionale formulazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che sia maggiormente comprensibile e di semplice attuazione”.