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Progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento: dall'UE il nuovo regolamento

Il regolamento (UE) 2024/1103 riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico fino a 50 kW e gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale fino a 300 kW

lunedì 22 aprile 2024 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue Serie L del 19 aprile 2024 è pubblicato il regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione del 18 aprile 2024 recante “modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione”.

Ambito di applicazione

Il regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW e degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW. Il regolamento stabilisce anche le specifiche di progettazione ecocompatibile dei dispositivi di controllo separati.

Il regolamento non si applica:
a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da energia elettrica o combustibili;
b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale progettati, provati, commercializzati e dichiarati esclusivamente per l’uso in ambienti esterni;
c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e della potenza termica indiretta combinate alla potenza termica nominale;
d) ai prodotti di riscaldamento dell’aria;
e) alle stufe per sauna;
f) agli apparecchi di cottura.

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non presume che un prodotto esuli dall’ambito di applicazione del presente regolamento in base al paragrafo 2 se la progettazione, le caratteristiche tecniche, l’uso previsto, le asserzioni commerciali o qualsiasi altra informazione fornita dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario a corredo di tale prodotto non lo distinguono sufficientemente dagli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale disciplinati dal presente regolamento.

Specifiche di progettazione ecocompatibile

Gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e i dispositivi di controllo separati di cui all’articolo 1 del regolamento soddisfano le specifiche di progettazione ecocompatibile definite nell’allegato II.

La conformità alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi stabiliti negli allegati III e IV.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025. Tuttavia, l’articolo 6 si applica a decorrere dal 9 maggio 2024.

Il regolamento (UE) 2015/1188 è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2025.

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