Sentenze

Tar Lazio: il Piano Casa non è uno strumento di sanatoria

Le previsioni della legge regionale n. 21/2009 non possono operare in via di sanatoria postuma, trattandosi di disciplina speciale che consente opere comportanti incremento volumetrico di edifici ancora da realizzare, con esclusione degli interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo

venerdì 3 febbraio 2023 - Alessandro Giraudi

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Il Piano Casa non è uno strumento di sanatoria per abusi già realizzati. Così il Tar Lazio (Sezione Seconda Stralcio) nella sentenza n. 1464/2023 (in allegato) pubblicata il 27 gennaio.


Oggetto del giudizio in esame, si legge nella sentenza, “è l’impugnazione della determinazione dirigenziale con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere realizzate senza titolo consistenti nella chiusura del terrazzo di pertinenza dell’appartamento dei ricorrenti mediante tamponature in muratura e copertura a tetto spiovente con tavolo in legno e finte tegole, al fine di ricavare una stanza di mt. 4,80 x 3,90, munita di finestra con annesso piccolo bagno di mt. 2,45 x 1,50 ed un’altezza variabile da mt. 2,30 a 2,90 circa.


L’impianto difensivo articolato a sostegno della proposta azione impugnatoria si basa interamente sul richiamo alla legge regionale Lazio n. 21 del 2009 – cosiddetta Legge sul Piano Casa – sulla cui base le opere oggetto del gravato ordine di demolizione sarebbero da considerare legittime e il gravato provvedimento sarebbe viziato per avere l’Amministrazione omesso di considerare la legittimità delle opere alla luce della predetta normativa, in violazione della relativa ratio, senza peraltro essere accompagnato da una congrua motivazione che ne giustifichi la deroga.


Le ragioni dell’infondatezza delle censure proposte risiedono nella assorbente considerazione che parte ricorrente non ha mai presentato alcuna istanza ai sensi del Piano Casa al fine di chiederne l’applicazione, risolvendosi la fattispecie nella realizzazione di opere senza alcun titolo legittimante delle quali, ex post e a seguito dell’ordine di demolizione, viene in astratto affermata la conformità ad una legge tuttavia non applicabile – mancandone la preventiva istanza – le cui previsioni, in astratto compatibili con le opere abusive, dovrebbero renderle legittime.

Non essendosi parte ricorrente avvalsa dello strumento del Piano Casa al fine di realizzare i contestati ampliamenti, presentando in via preventiva o una DIA o un permesso di costruire, deve rilevarsi come le previsioni della legge regionale n. 21 del 2009 non possano operare in via di sanatoria postuma – anch’essa, peraltro, non richiesta – trattandosi di disciplina speciale che consente, in deroga a determinati parametri, opere comportanti incremento volumetrico di edifici ancora da realizzare, con esclusione dal suo campo di applicazione – per come previsto dall’art. 2, comma 2, della medesima legge, come modificato dalla Legge regionale n. 10 del 2011 – degli interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo.


Non essendo il Piano Casa uno strumento di sanatoria per abusi già realizzati – essendo la disciplina sanante anch’essa di carattere speciale – e non essendo quella della sanatoria la ratio ispiratrice della relativa disciplina, le relative previsioni non possono essere invocate al fine di conferire legittimità ad interventi effettuati senza titolo, neanche laddove tali interventi sarebbero stati in ipotesi assentibili ai sensi del Piano Casa (previa presentazione di apposita istanza, nella specie- come detto - mancante).

Inoltre, ai sensi del Piano Casa, non sono assentibili interventi su edifici realizzati abusivamente.


Quanto all’immobile dei ricorrenti risulta essere stata presentata istanza di sanatorio in data 28 marzo 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985 – per come emergente dall’atto di compravendita – ma non vi è alcuna allegazione circa l’intervenuto rilascio del titolo di condono, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente nella memoria da ultimo depositata in cui si afferma l’accoglimento dell’istanza, di cui tuttavia non è fornita alcuna prova.

Ne consegue che opera la preclusione normativa all’applicazione del Piano Casa, trattandosi di immobile non legittimato, il cui carattere abusivo permane fintanto che non viene esitata favorevolmente l’istanza di sanatoria.


Ma, in disparte ciò, rilievo preminente - osserva il Tar Lazio - riveste la mancanza di una qualsiasi attivazione da parte ricorrente al fine di ottenere un titolo ai sensi del richiamato Piano Casa o della successiva Legge sulla Rigenerazione Urbana di cui alla legge regionale n. 7 del 2017, anch’essa richiamata, il che rende del tutto non pertinenti i richiami alle relative prescrizioni e l’affermata conformità degli abusi alle stesse”. In conclusione, il ricorso è stato rigettato.

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