L’amministrazione comunale ha un obbligo di vigilanza sulle strade di cui è proprietaria (oltre che sulle relative pertinenze, come i marciapiedi destinati al transito dei pedoni), delle quali deve garantire la destinazione pubblica ed il pacifico utilizzo da parte degli utenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada ex D.Lgs. n. 285/1992 e del regolamento esecutivo ed attuativo di cui al D.P.R. n. 495/1992.
In base a tale disciplina, al Comune compete l’adozione di provvedimenti di regolazione della sosta, quali l’installazione di paletti dissuasori alla sosta indiscriminata di veicoli privati e l’apposizione di segnaletica di divieto di sosta.
Lo ha stabilito il Tar Napoli, Sezione Prima, con la sentenza n. 4280/2015 depositata il 2 settembre.
IL CASO. Nel caso in esame, i ricorrenti invitavano l’amministrazione comunale ad installare paletti dissuasori alla sosta ovvero apposita segnaletica orizzontale con divieto di sosta nel tratto di strada antistante il portone del proprio fabbricato al fine di impedire la sosta indiscriminata, diurna e notturna, di autoveicoli privati la cui presenza, considerate le ridotte dimensioni della carreggiata, ostacola le manovre carrabili di accesso ed uscita dall’edificio, ivi compresi i mezzi di soccorso ed emergenza.
I ricorrenti lamentano il pregiudizio derivante dall’ostruzione dell’area di manovra specificando che, in un’occasione, è stato impedito a un cittadino di recarsi presso il pronto soccorso dell’ospedale - benché afflitto da colica renale - proprio a causa della sosta ostruttiva di veicoli privati. All’esito di specifico sopralluogo conseguente ad un esposto degli istanti, il Comando di Polizia Municipale del Comune ha constatato il disagio per i residenti ed ha richiesto al Comune la messa in opera di palettatura lungo la corsia di sinistra o, in alternativa, l’apposizione di segnaletica verticale di divieto di sosta.
Ciò premesso, gli esponenti hanno proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. e chiesto la condanna dell’amministrazione comunale alla conclusione del procedimento , con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
ILLEGITTIMO IL SILENZIO DEL COMUNE. Il Tar Napoli ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune in ordine all'istanza dal momento che, benché diffidato dalla parte ricorrente, l’ente non ha adottato alcuna determinazione conclusiva.
“Non può dubitarsi – osserva il Tar Napoli - che l’amministrazione abbia un obbligo di vigilanza sulle strade di cui è proprietaria (oltre che sulle relative pertinenze, come i marciapiedi destinati al transito dei pedoni), dei quali deve garantire la destinazione pubblica ed il pacifico utilizzo da parte degli utenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada ex D.Lgs. n. 285/1992 e del regolamento esecutivo ed attuativo di cui al D.P.R. n. 495/1992.
In base a tale disciplina, al Comune compete l’adozione delle misure concretamente richieste dai ricorrenti che, agendo a tutela del proprio diritto al libero accesso al fabbricato con mezzi di locomozione, chiedono l’adozione di provvedimenti di regolazione della sosta (...), quali l’installazione di paletti dissuasori alla sosta indiscriminata di veicoli privati e l’apposizione di segnaletica di divieto di sosta.
L’adozione di tali misure rientra certamente nella competenza del Comune proprietario della strada, con specifico riferimento:
- all’apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale, ai sensi dell’art. 37 del codice della strada;
- all’installazione di paletti con funzione di dissuasione alla sosta dei veicoli privati in base all’art. 42 del codice della strada e all’art. 180 del regolamento di esecuzione e di attuazione, da utilizzare come impedimento materiale alla sosta abusiva e che, ai sensi del comma 6 del citato art. 180, devono essere autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada”.
Pertanto, il Tar Campania ha accolto il ricorso e condannato il Comune a pronunciarsi espressamente sull’istanza dei privati con un provvedimento motivato entro e non oltre giorni 30 dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di perdurante inerzia si nomina sin d’ora il commissario ad acta il quale provvederà, previa presentazione di apposita istanza di parte ricorrente (da notificare al Comune), entro i successivi 30 giorni.