Normativa

Agevolazioni “prima casa”: un solo anno per il nuovo acquisto, chiarimenti sul credito d’imposta

La risposta dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2025 conferma: il termine di due anni introdotto dalla legge di Bilancio 2025 vale solo per la rivendita dell’immobile già posseduto, non per il riacquisto che dà diritto al credito d’imposta

mercoledì 3 dicembre 2025 - Redazione Build News

shutterstock_702150400

Con una recente risposta a interpello, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle agevolazioni “prima casa” e chiarisce i rapporti tra la proroga prevista dalla legge di Bilancio 2025 e le regole sul credito d’imposta per il riacquisto. La manovra, infatti, ha portato da uno a due anni il tempo concesso per vendere l’abitazione precedentemente acquistata con benefici fiscali, offrendo una maggiore flessibilità a chi desidera cambiare casa senza perdere l’agevolazione sull’imposta di registro.

Questo ampliamento, tuttavia, non si estende automaticamente alle altre norme collegate al regime “prima casa”, ed è proprio su questo punto che si concentra l’intervento dell’Amministrazione finanziaria.

Il caso: vendita della vecchia abitazione e acquisto della nuova

Il contribuente che ha inoltrato l’interpello aveva comprato un immobile nel 2014 usufruendo dei benefici “prima casa” e lo aveva rivenduto nel 2024. Intenzionato a procedere con un nuovo acquisto, chiedeva se la proroga a due anni potesse valere anche per maturare il credito d’imposta previsto per chi, entro un anno dalla vendita di una casa agevolata, ne compra un’altra.

La risposta dell’Agenzia è netta: il termine per ottenere il credito d’imposta resta fissato a un anno, come stabilito dall’articolo 7 della legge n. 448/1998. La proroga introdotta per la sola rivendita dell’immobile non modifica la disciplina del credito.

Perché la proroga non si applica al credito d’imposta

L’Agenzia ricorda che le norme che prevedono agevolazioni tributarie devono essere interpretate in modo rigoroso. Questo significa che un beneficio non può essere esteso a casi diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

Il raddoppio dei termini riguarda esclusivamente la possibilità di comprare un nuovo immobile mantenendo provvisoriamente il possesso di quello “vecchio”, purché la vendita avvenga entro due anni.

Per il credito d’imposta, invece, rimane in vigore la tempistica tradizionale: la nuova abitazione deve essere acquistata entro un anno dalla vendita della precedente.

Un chiarimento utile per chi pianifica un cambio casa

L’Amministrazione ribadisce inoltre che la proroga dei tempi per la rivendita non compromette il diritto al credito d’imposta quando il contribuente acquista prima la nuova casa e vende dopo la precedente: in questo caso, la vendita deve avvenire entro due anni dal nuovo acquisto.

Il chiarimento permette quindi ai contribuenti di orientarsi meglio nella pianificazione delle operazioni immobiliari: i due termini – quello per vendere e quello per riacquistare – non coincidono né sono sovrapponibili, e ciascuno segue una logica normativa distinta.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Normativa copertina articolo
Bonus Mobili e sostituzione della caldaia: il Fisco fa chiarezza

Il cambio della caldaia è manutenzione straordinaria e costituiscono presupposto per accedere...

Dello stesso autore