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Superbonus eventi sismici: detrazione al 110% valida anche senza contributo pubblico

Una nuova Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce la distinzione tra Superbonus per ricostruzione post-sisma e Superbonus rafforzato, definendo quando serve la rinuncia ai contributi e quando no

mercoledì 26 novembre 2025 - Redazione Build News

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Arriva un chiarimento ufficiale sul Superbonus destinato agli interventi di ricostruzione post-sismica. Con la Risoluzione n. 66 del 13 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate risolve un dubbio che aveva creato incertezze tra cittadini e professionisti: la detrazione al 110% resta accessibile anche in assenza del contributo pubblico per la ricostruzione, per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

La precisazione riguarda quello che viene comunemente chiamato “Superbonus eventi sismici”, il quale, come confermato dall’Agenzia, non richiede il riconoscimento né l’erogazione del contributo commissariale per poter essere applicato. La norma consente quindi di usufruire della detrazione sull’intera spesa sostenuta, purché non vi sia sovrapposizione tra fondi pubblici e incentivo fiscale.

Due regimi distinti: Superbonus standard e Superbonus rafforzato

Il documento dell’Agenzia ricorda che esistono due diverse modalità agevolative per i territori colpiti da eventi sismici:

  • Superbonus eventi sismici (110% fino a fine 2025)
  • Applicabile alle spese rimaste effettivamente a carico del contribuente.

La detrazione non è condizionata al fatto di aver diritto o meno al contributo pubblico, né alla sua rinuncia. Il riferimento al contributo serve solo evitare cumuli indebiti, non a limitare l’accesso al beneficio.

Superbonus rafforzato (+50% sui limiti di spesa)

Si tratta della misura più generosa, ma disponibile solo se il contribuente rinuncia espressamente al contributo commissariale, e solo quando tale contributo risulti effettivamente richiedibile secondo le regole della ricostruzione.

Se non vi è diritto al contributo pubblico, o non è possibile rinunciarvi formalmente, l’agevolazione rafforzata non può essere applicata.

L’Agenzia sottolinea che la logica del Superbonus rafforzato è compensare chi sceglie di non accedere ai fondi commissariali; per questo motivo, prima della rinuncia, è sempre necessaria la verifica formale della spettanza del contributo.

Detrazione valida anche per il coniuge convivente

La Risoluzione affronta anche un'altra questione pratica: chi può beneficiare della detrazione.

Secondo quanto chiarito, la detrazione spetta anche al coniuge convivente, pur quando la CILAS sia intestata al proprietario dell’immobile.

Il principio è lo stesso già applicato per gli interventi di recupero edilizio: ciò che rileva è che la spesa sia sostenuta da un familiare convivente avente diritto, non l’intestazione formale dell’abilitazione comunale.

Un quadro più chiaro per la ricostruzione

Con questa Risoluzione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo più netto la distinzione tra i due regimi agevolativi, confermando che:

  • il Superbonus eventi sismici al 110% è accessibile anche senza contributo,
  • il Superbonus rafforzato richiede invece la rinuncia a un contributo effettivamente spettante.

Un passo avanti importante per chi opera nei territori colpiti da terremoti, che potrà orientarsi con maggiore sicurezza tra incentivi, limiti di spesa e modalità applicative.

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