Normativa

Bonus Facciate: quando l’errore sull’opzione Sconto in Fattura/Cessione del Credito non è più rettificabile

L’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 295/E / 2025) ribadisce che la scelta errata dell’opzione è un errore sostanziale da correggere entro i termini di legge

mercoledì 14 gennaio 2026 - Redazione Build News

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La Risposta n. 295/E del 24 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate affronta uno dei nodi più problematici nella gestione pratica degli incentivi fiscali per l’edilizia: la corretta trasmissione dell’opzione tra sconto in fattura e cessione del credito d’imposta, prevista dall’articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

Che cos’è l’opzione e come va comunicata

I beneficiari delle agevolazioni edilizie, come Superbonus e bonus facciate, possono scegliere in alternativa alla detrazione fiscale di optare per:

  • Sconto in fattura, ossia una riduzione immediata dell’importo da pagare al fornitore (che recupera poi un credito d’imposta);
  • Cessione del credito, che consente al contribuente di trasferire il credito a un cessionario (ad esempio banca o intermediario) o di utilizzarlo direttamente in compensazione.

La comunicazione dell’opzione deve essere trasmessa entro il 16 marzo dell’anno successivo alla spesa utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia.

Errore formale vs errore sostanziale

La prassi amministrativa distingue tra due categorie di errori nelle comunicazioni:

  • Errori formali, che non incidono sui dati essenziali e sono rettificabili anche oltre i termini di legge mediante semplice segnalazione all’Agenzia;
  • Errori sostanziali, che riguardano elementi essenziali — come la tipologia stessa dell’opzione scelta — e richiedono una nuova comunicazione nei termini previsti dalla legge.

Quando l’errore non può più essere corretto

Secondo la Risposta n. 295/E/2025, la scelta dell’opzione nel modello non è un elemento formale, bensì una componente sostanziale della comunicazione fiscale, poiché determina:

  • la natura del rapporto tra committente e fornitore;
  • la modalità di circolazione del credito d’imposta;
  • le regole successive di eventuali ulteriori cessioni.

Se per errore si barrano caselle diverse da quelle volute — ad esempio cessione del credito al posto di sconto in fattura — tale errore è irrimediabile una volta trascorso il termine del 16 marzo per la trasmissione della nuova comunicazione.

Nel caso specifico preso in esame dall’Agenzia, la comunicazione era stata trasmessa con l’opzione errata e non corretta nei termini; il credito relativo a una delle annualità era stato accettato e utilizzato in compensazione. Per questi motivi l’errore non è stato ritenuto sanabile.

Conseguenze dell’errore

Pur non essendo possibile modificare retroattivamente l’opzione:

  • resta valida la rinuncia alla detrazione originariamente effettuata;
  • resta valida la cessione del credito come comunicata;
  • il cessionario può utilizzare il credito in compensazione o cederlo a soggetti qualificati (come banche o intermediari);
  • non vale la possibilità di convertirlo in sconto in fattura, con le relative differenze nei termini di utilizzo dei benefici.

Perché è importante questo chiarimento

La conferma che l’opzione scelta è un elemento sostanziale e non formale ha incidenza pratica sui processi amministrativi e fiscali relativi ai bonus edilizi: professionisti, intermediari e imprese devono prestare la massima attenzione alla compilazione e all’invio delle comunicazioni, pena l’impossibilità di correggere errori anche involontari dopo i limiti di legge.

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