Con la risoluzione n. 40/E del 9 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti relativamente all’attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, ai fini della corretta redazione dei Tipi di frazionamento da parte dei professionisti incaricati e per il corretto adempimento dell’obbligo di deposito presso il Comune a decorrere dal 1° luglio 2025, l'AdE chiarisce l’effettivo ambito di applicazione della disciplina normativa in oggetto (tipologie di atti Pregeo interessate), nonché alle modalità operative con cui i professionisti potranno rendere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al suddetto deposito, conformemente alle mutate disposizioni normative sul tema.
La nuova versione di Pregeo 10
Inoltre, la suddetta risoluzione lancia la nuova versione 10.6.5 - APAG 2.15 della procedura Pregeo 10. Oltre al recepimento delle modifiche normative, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto specifiche funzionalità nel Portale per i Comuni, rendendole già disponibili, così da consentire agli utenti una conoscenza anticipata delle novità.
La nuova versione di Pregeo 10 prevede:
- la modifica delle dichiarazioni sostitutive, conformi alla nuova procedura di deposito telematico
- la gestione avanzata del frazionamento degli Enti urbani, con possibilità di trasferire aree anche quando sulla particella derivata è presente una costruzione
- una patch specifica per i territori dove vige il sistema tavolare, per garantire una transizione fluida alla futura evoluzione della procedura.
L’adozione della nuova disciplina del deposito telematico e l’integrazione tra i sistemi dell’Agenzia delle Entrate e dei Comuni permetterà una gestione più fluida e trasparente delle pratiche, riducendo il margine di errore e migliorando la tracciabilità delle operazioni.