Alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, il valore nominale del credito di imposta da bonus edilizi acquisito ai sensi dell'articolo 121 del Decreto Rilancio e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 171 del 26 giugno 2025, con la quale l'AdE ha risposto a tre quesiti presentati da un'associazione professionale tra commercialisti in merito al regime fiscale degli interessi attivi da conto corrente, del premio di assicurazione professionale riaddebitato e del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo (articolo 54 del TUIR).
L'associazione istante ha acquistato nel 20XX un credito di imposta originato dall'esecuzione di interventi edilizi (di cui al combinato disposto degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) ad un prezzo inferiore rispetto al corrispondente valore nominale.
La risposta al terzo quesito
Il terzo quesito, in particolare, verte sulla natura e l'imputazione temporale del differenziale positivo (''provento'') da cessione di un credito di imposta da bonus edilizi, in base alle disposizioni in vigore alla data della cessione del credito in parola (i.e. disciplina in essere fino al 28 maggio 2024). In proposito, l'Agenzia delle Entrate osserva che l'articolo 121 del decreto n. 34 del 2020 stabilisce:
- al comma 1, che «I soggetti che sostengono [...] spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante cedibile dai medesimi ad altri soggetti [...] b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti [...]»;
- al comma 3, che «I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione [...]».
Con la risposta n. 472, pubblicata il 30 novembre 2023, avente ad oggetto la rilevanza fiscale, in capo ad uno studio di commercialisti, del differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti di imposta da bonus edilizi per un valore superiore rispetto al prezzo corrisposto, è stato chiarito che:
- «il legislatore non ha disposto in merito alla rilevanza reddituale del differenziale ''positivo'' derivante dall'acquisto del predetto credito a un valore inferiore a quello nominale [...]. Pertanto, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, la rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito»;
- nell'ambito della previgente disciplina del reddito di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1-quater, del TUIR), «concorrono «a formare il reddito i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale». Al riguardo, si ritiene che, per quanto ampia, la nozione di «elementi immateriali» non include i differenziali derivanti dall'acquisto di crediti di imposta a un valore inferiore a quello nominale e, pertanto detto differenziale non rientra tra i redditi di lavoro autonomo».
Introdotto il principio di onnicomprensività
Con l'introduzione del principio di onnicomprensività nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo prodotto a decorrere dal 2024, ad opera del decreto n. 192 del 2024, tuttavia, assumono rilevanza fiscale - da un lato - «tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale» (articolo 54, comma 1, del TUIR), risultando, peraltro, assorbito anche il riferimento ai corrispettivi percepiti dalla cessione di elementi immateriali «la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal criterio generale» (cfr. Relazione illustrativa) e – dall'altro - «l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività».
Quindi, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, l'Agenzia delle Entrate ritiene che il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell'articolo 121 del decreto n. 34 del 2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrano alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Riguardo all'imputazione temporale dei componenti di reddito, l'AdE ritiene che, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo relativo all'acquisto del credito in parola assumerà rilevanza ai fini IRPEF nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito assumerà rilevanza ai fini IRPEF al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione.
Nel caso in esame, pertanto, il costo sostenuto dall'Associazione rileva ai fini della determinazione del reddito prodotto nel periodo d'imposta 20XX mentre il valore nominale del credito assumerà rilievo, ai medesimi fini, nei periodi di imposta in cui l'Istante utilizzerà in compensazione le singole rate a scomputo delle «imposte e contributi dello Studio».