Normativa

CILA Superbonus e mancata compilazione del quadro F: la Risposta n. 122 del Fisco

La mancata attestazione della costruzione/legittimazione dell'immobile fa decadere dal Superbonus. Nel presupposto che l'istante regolarizzi la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa, è consentita la fruizione delle detrazioni ordinariamente previste per gli stessi interventi

martedì 29 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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La mancata compilazione del quadro '''F''' della CILAS è un errore formale oppure sostanziale? La mancata attestazione relativamente alla costruzione/legittimazione dell'immobile fa decadere dal superbonus, nonostante lo stato legittimo dell'immobile sia comunque già stato attestato dalla precedente sanatoria?

È questo il primo di tre quesiti presentati da un istante all'Agenzia delle Entrate, e rispetto ai quali l'AdE ha fornito chiarimenti nella Risposta n. 122 del 29 aprile 2025.

Nella seduta del 4 agosto 2021, la Conferenza unificata ha sancito un accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l'adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività – CILA Superbonus, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge n. 77 del 17 luglio 2020).

Tale modello si compone, tra l'altro, di una specifica sezione (quadro f)) denominata ''Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell'immobile'' che, come previsto dall'articolo 119, comma 13-ter, già menzionato, deve essere obbligatoriamente compilata, pena la decadenza dal beneficio fiscale.

“Con riferimento al quesito 1), dunque, la mancata compilazione del suddetto quadro determina la decadenza dall'agevolazione in questione (cd. Superbonus); ciononostante, nel presupposto che l'istante regolarizzi la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa, sempreché ne sussistano i requisiti normativamente richiesti, è consentita la fruizione delle detrazioni ordinariamente previste per i medesimi interventi”, chiarisce l'Agenzia delle Entrate.

“Invero, come chiarito con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E, le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. Sismabonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus)”, aggiunge l'AdE, la quale fa presente che “gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013.

Pertanto, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa”.

Ravvedimento operoso

Per quanto riguarda il quesito 2), “nel caso di specie, è concesso il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che consente una riduzione delle sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione e alla tipologia di violazione, sempreché non vi sia stata «la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.» [così l'articolo 13, comma 1-ter del d.lgs. n. 472 del 1997].

In particolare, in merito alla corretta modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi - sebbene la violazione si intenda commessa nel momento di effettivo utilizzo in compensazione del credito in argomento da parte del cessionario - nel caso di specie, in considerazione «dell'impossibilità di verificare [tale, ndr.] momento [...]», si ritiene, convenendo con la soluzione proposta dall'istante/cedente, che il dies a quo possa coincidere con la data di invio del modello di cessione del suddetto credito all'Agenzia delle entrate. Stante quanto chiarito con riferimento al quesito n. 1), ove ricorrano le condizioni per fruire comunque di una agevolazione edilizia, il credito da restituire, gli interessi e la relativa sanzione, oggetto di ravvedimento, andranno commisurati sulla sola detrazione fruita in misura eccedente mediante la cessione del credito”.

Plusvalenza

Infine, con riferimento al quesito 3), relativo alla eventuale realizzazione della plusvalenza di cui all'articolo 67, comma 1, lett. b-bis), del TUIR, l'Agenzia delle Entrate ricorda che “con la circolare 13 giugno 2024, n. 13, è stato precisato che la nuova disposizione riconduce all'ambito dei redditi diversi «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo».

In definitiva, la plusvalenza che origina dalla nuova fattispecie è realizzata, fatte salve le esclusioni, a seguito della cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto degli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio, che, all'atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni".

Nel caso di specie, stante la decadenza dal beneficio in questione, l'Agenzia delle Entrate ritiene "non trovi applicazione il disposto del già citato articolo 67, comma 1, lett. b-bis), del TUIR.

Troverebbe, eventualmente, applicazione la lett. b) del comma 1 del medesimo articolo 67 secondo cui, «al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera b-bis), le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari [...]»".

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