Sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 2025 è pubblicata la Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 18 marzo 2025, n. 40), in vigore dal 2 aprile scorso.
Questa legge - in allegato - introduce un modello unitario per la ricostruzione post calamità, al fine di superare l'attuale frammentazione normativa. Le calamità naturali sempre più frequenti e gravi che interessano il nostro Paese rendono necessaria una normativa chiara e organica: il provvedimento istituisce lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, con durata fino a dieci anni, e un commissario straordinario per il coordinamento; prevede fondi dedicati, disciplina la ricostruzione pubblica e privata, stabilendo criteri per l'accesso ai contributi; affronta la tutela ambientale, con misure per la gestione dei materiali post calamità e il rischio idrogeologico; introduce norme su trasparenza e legalità, con obblighi di pubblicazione online e controlli sui contratti e sul rispetto dei diritti dei lavoratori.
“Attraverso questo provvedimento il nostro Paese si è dotato di un dispositivo che punta a creare un quadro organico di riferimento per le città e i territori che si trovano ad affrontare un percorso di ricostruzione dopo eventi calamitosi. Dallo stato di emergenza di rilievo nazionale che può durare fino a dieci anni alla nomina di un commissario straordinario, dai criteri per erogare fondi per gli edifici privati a quelli che stabiliscono la sostenibilità degli interventi, fino ad arrivare alla previsione di una quota di risorse da destinare allo sviluppo economico: sono alcune delle disposizioni contenute nella legge”, ricorda l'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU).
Alessandro Sgobbo, componente del Consiglio direttivo dell’INU, “legge” nell’articolato alcuni elementi positivi, altri controversi. Sgobbo è uno dei coordinatori scientifici della convenzione tra Regione Campania e Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli per il supporto al piano di ricostruzione dell’isola d’Ischia, di cui è Responsabile Scientifico Michelangelo Russo. Ha partecipato, inoltre, al programma di ricerca “Individuazione delle capacità rilocalizzative per la delocalizzazione sicura di edifici danneggiati e/o collocati in aree da dismettere per ragioni di sicurezza sismica e/o dissesto idrogeologico” affidato dal Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia a Politecnico di Milano e Università Federico II di Napoli.
Gli elementi positivi
“L’approvazione della legge è senz’altro un fatto positivo – dichiara Sgobbo – perché offre la possibilità di un approccio omogeneo ai casi di ricostruzione post catastrofe, che in passato si sono caratterizzati per impostazioni differenti. È inoltre positiva l’introduzione della dichiarazione di Stato di ricostruzione di rilievo nazionale con l’automatica costituzione di una struttura commissariale. Poi è molto importante che i piani di ricostruzione siano intesi come punti di arrivo che coordinano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e incentivino processi di rigenerazione: è un assetto già sperimentato ad Ischia con esiti interessanti”.
I punti controversi
L’esponente dell’INU d’altra parte esprime perplessità sul concetto, portato avanti dalla legge, “di un approccio a una ricostruzione fondata sul ‘dov’era com’era’, trascurando l’idea che in alcuni casi non solo ciò non è conveniente, ma non è nemmeno coerente con i principi di tutela della sicurezza che sempre dovrebbero sottendere ai processi di ricostruzione. Esistono infatti pericoli che non sono in alcun modo mitigabili ed altri, penso ad esempio ai fenomeni vulcanici, e alle frane, davanti a cui non sono possibili interventi di effettiva riduzione della vulnerabilità. Qui l’unica soluzione è sottrarre le vite umane all’esposizione al pericolo. Ad Ischia, a tal fine, sono state sperimentate forme di delocalizzazione, sia volontarie che obbligatorie. Il ‘dov’era com’era’ per la popolazione è tranquillizzante, ma servirebbe un punto di mediazione tra identità e sicurezza”.
Stabilire un principio di intollerabilità ed emanare linee guida
Perciò Sgobbo conclude auspicando interventi dal livello nazionale: innanzitutto “stabilire un principio di intollerabilità, ovvero un livello di esposizione al pericolo oltre il quale non è accettabile ricostruire in loco. Poi serve l’emanazione di linee guida che accompagnino la norma, che trattino in modo più specifico aspetti come quelli urbanistici e architettonici, soprattutto nei territori con rilevanti valori culturali, ecologici e sociali. In sintesi, come ricostruire”.