Normativa

Complementarità tra Codice Appalti e legge equo compenso: sentenza del Consiglio di Stato

Non esiste un conflitto insanabile tra Codice Appalti e legge equo compenso, bensì un rapporto di complementarità: il Codice costituisce la lex specialis di riferimento nelle procedure selettive, mentre la legge n.49/2023 ispira i principi di base e disciplina il rapporto contrattuale risultante. La sentenza di Palazzo Spada e la circolare del CNI

venerdì 26 settembre 2025 - Alessandro Giraudi

equocompenso Foto di Andrea Piacquadio da Pexels

Con la circolare n. 332 del 16 settembre 2025, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri fornisce agli Ordini territoriali elementi utili per l’interpretazione ed applicazione delle regole sull’equo compenso nelle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, nonché segnala e illustra la sentenza 3 luglio 2025 n. 5741 del Consiglio di Stato (in allegato) che “costituisce una buona notizia per i Professionisti e per tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell’equo compenso nel settore dei contratti pubblici. Tale sentenza – destinata a costituire un importante precedente – interviene infatti nel dibattito sull’inderogabilità del compenso professionale minimo nell’ambito delle gare pubbliche, confermando l’orientamento che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha da sempre sostenuto in materia”. 

Il CNI ricorda che “L’art.41 del d.lgs. n.36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, al comma 15 prescrive che per gli affidamenti di servizi di progettazione le stazioni appaltanti determinino i compensi a base di gara utilizzando i parametri stabiliti dal decreto del MIT 17 giugno 2016. In particolare, l’Allegato I.13 al Codice disciplina nel dettaglio le modalità di calcolo dei corrispettivi dovuti per le diverse prestazioni progettuali, con l’esplicito scopo di porre a base d’asta importi congrui e proporzionati alla prestazione da affidare. In altri termini, già nella sua formulazione originaria, il Codice del 2023 ha recepito il principio per cui il valore economico delle prestazioni intellettuali deve essere determinato sulla base di standard oggettivi, così da evitare basi d’asta irrisorie o non remunerative.

Tale meccanismo costituisce una garanzia preliminare di equità del compenso: fissando un importo a base gara “equo” – in quanto derivante dai parametri – si intende assicurare che eventuali ribassi d’offerta non comprimano il compenso al di sotto di una soglia considerata minima e adeguata”.

Il Correttivo (D.lgs. n.209/2024) 

Il Consiglio nazionale degli Ingegneri evidenzia “che, nelle prime applicazioni del Codice del 2023, era emersa qualche incertezza interpretativa sul limite dei ribassi ammissibili rispetto a tale base parametrica. Proprio per fugare tali dubbi, il decreto legislativo correttivo n.209/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025) ha integrato l’art.41 con i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, dettando una disciplina più puntuale dell’equo compenso negli appalti pubblici di servizi tecnici”. 

Il Consiglio di Stato conferma complementarità Codice Appalti e legge equo compenso

In conclusione, su questo aspetto, la predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 5741/2025 “conferma che non esiste un conflitto insanabile tra Codice Appalti e legge equo compenso, bensì un rapporto di complementarità: il Codice costituisce la lex specialis di riferimento nelle procedure selettive, mentre la legge n.49/2023 ispira i principi di base e disciplina il rapporto contrattuale risultante. Entrambi mirano al medesimo obiettivo di fondo – garantire compensi giusti e proporzionati – sebbene con tecniche e momenti applicativi differenti.

Pertanto, gli Ordini professionali possono legittimamente invocare sia le norme codicistiche, sia la normativa primaria per promuovere il rispetto dell’equo compenso, avendo cura di riferirsi alle sedi e fasi corrette: in fase di predisposizione dei bandi e nei pareri di congruità, richiamando art.41 d.lgs. n.36/2023 e parametri allegati; in fase di esecuzione contrattuale, ove necessario, facendo valere le tutele della legge n.49/2023”. 

Leggi anche: “Equo compenso, Consiglio di Stato: non c'è contrasto con la disciplina dei contratti pubblici

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