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Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia: in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto

Il 1° febbraio 2026 entrerà in vigore il decreto 24 novembre 2025 del MASE, che abroga il decreto 23 giugno 2022 e il decreto 5 agosto 2024. L’ambito di applicazione del nuovo decreto non è limitato ai lavori inerenti edifici

lunedì 15 dicembre 2025 - Alessandro Giraudi

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre è pubblicato il decreto 24 novembre 2025, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento di servizi  di  progettazione  e  direzione  lavori  di interventi edilizi, servizi di manutenzione,  esecuzione  di  lavori, includendo interventi di costruzione, ristrutturazione,  manutenzione e adeguamento, di cui all'allegato 1. 

In vigore dal 1° febbraio 2026

Il decreto entrerà in vigore dopo sessanta  giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A partire da tale data sono abrogati il decreto n. 256 del 23 giugno 2022 e il decreto 5 agosto 2024 (recante modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022). 

L’ambito di applicazione non è limitato ai lavori inerenti edifici

Le disposizioni di cui all'allegato 1 si applicano a tutti i contratti pubblici, aventi per oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.

L’ambito di applicazione non è dunque limitato ai lavori inerenti edifici (tra questi sono inclusi i fabbricati viaggiatori o stazioni), ma è esteso ai lavori e servizi per qualsiasi tipo di manufatto o opera nelle more della pubblicazione di eventuali CAM per specifiche tipologie di opere o manufatti. Ad esempio, per le infrastrutture stradali, si devono applicare i CAM adottati con D.M. 5 agosto 2024, recante “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 197 del 23-8-2024, ponendo sempre attenzione ad applicare l’ultima versione vigente, in caso di decreti correttivi o di aggiornamento.

Per gli interventi edilizi che non riguardano l’opera nella sua interezza ma parte di essa, i CAM si applicano limitatamente alla porzione oggetto di intervento.

Nelle ipotesi di appalti di servizi e lavori di manutenzione di immobili e impianti si applicano i criteri pertinenti all’oggetto dell’affidamento secondo quanto indicato nei singoli criteri previsti nel documento.

Le disposizioni del provvedimento si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione, come previsto dall'art. 13, comma 7, del Codice.

I CAM si applicano anche agli edifici di valore storico-culturale

I CAM si applicano anche agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare.

Nel caso di strumenti aggregati senza previa identificazione delle stazioni appaltanti aderenti, la centrale di committenza o il soggetto aggregatore indica nella documentazione di gara i CAM applicabili all’oggetto dell’affidamento nonché le modalità di applicazione.

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi che richiedono l’identificazione degli immobili e degli interventi trovano applicazione in sede di esecuzione del singolo contratto attuativo, secondo le modalità previste dalla centrale di committenza o dal soggetto aggregatore nella documentazione di gara in conformità al decreto.

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