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Intelligenza Artificiale nella professione di Ingegnere, CNI: “Aggiornare le polizze assicurative”

Dal 10 ottobre è in vigore la legge italiana n. 132/2025 sull'IA. CNI: “al momento non c’è un obbligo normativo di aggiornare le polizze, ma è fortemente consigliato. Se l’uso dell’IA diventa parte rilevante dell’attività ingegneristica, sarà opportuno adeguare le coperture assicurative, per evitare contestazioni in caso di sinistro”

giovedì 23 ottobre 2025 - Alessandro Giraudi

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È entrata in vigore il 10 ottobre scorso la prima legge italiana sull'intelligenza artificiale (legge 23 settembre 2025, n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.223 del 25 settembre.

Per quanto concerne le professioni intellettuali, l'art. 13 di questa legge stabilisce che “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.

Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo
”. 

La circolare degli Ingegneri

“Pertanto”, sottolinea il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella circolare n. 343 del 9 ottobre 2025, “tutti i professionisti italiani, - che intendono avvalersi delle potenzialità dell’Intelligenza artificiale nello svolgimento della propria attività professionale - sono tenuti, per legge:
I) Ad utilizzare i sistemi di IA solamente in via strumentale e di supporto all’attività professionale, garantendo sempre e comunque che vi sia stata la prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera di cui all’incarico ricevuto, rispetto all’utilizzo degli strumenti di IA;
II) A comunicare con chiarezza di linguaggio e in maniera esaustiva al cliente le informazioni necessarie relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati durante l’attività, in un’ottica di rapporto di lealtà e di fiducia tra professionista e committente.

Quello suindicato costituisce un vero e proprio obbligo giuridico in capo al Professionista, che diventa efficace a partire dal 10 ottobre 2025, data di entrata in vigore della legge n.132/2025”. 

Il modello di Informativa e un documento di analisi

Il CNI ha messo a punto un duplice possibile modello di Informativa, e su sua richiesta il Consiglio Operativo del Comitato Italiano Ingegneria dell’Informazione (C3I), con il supporto del GTL sull’Intelligenza Artificiale, ha elaborato un documento di analisi – destinato unicamente agli iscritti all’Albo (nel senso che non è necessario allegarlo ai modelli di dichiarazione destinati alla Committenza) – relativo ai principali aspetti della legge n.132/2025 che possono avere ricadute sulla Professione. 

Chi non si adegua rischia sul piano disciplinare, civile e penale

Il documento (in allegato), intitolato “Impatto della Legge n.132/2025 (in vigore dal 10/10/2025) sulla Professione di Ingegnere”, precisa che “la legge non introduce sanzioni in quell’articolo, ma richiama la responsabilità già esistente del professionista. Chi non si adegua rischia sul piano disciplinare, civile e penale”.

Consigliato aggiornare le polizze assicurative

Per quanto riguarda l'impatto sulle polizze rc professionali degli ingegneri, “al momento non c’è un obbligo normativo di aggiornare le polizze, ma è fortemente consigliato. Se l’uso dell’IA diventa parte rilevante dell’attività ingegneristica, sarà opportuno adeguare le coperture assicurative, per evitare contestazioni in caso di sinistro”. 

Codice Deontologico

“Sarebbe opportuno armonizzare il Codice con la nuova legge e rendere inequivocabile il richiamo all’IA, evitando zone grigie interpretative.

Cosa inserire: a) un articolo ad hoc che richiami espressamente l’obbligo di trasparenza nell’uso di IA; b) la precisazione che l’ingegnere mantiene sempre la responsabilità esclusiva dell’attività svolta anche se usa strumenti di IA; c) l’indicazione che l’omessa informazione costituisce violazione deontologica.

I benefici consistono nel dare agli Ordini territoriali una base chiara per giudicare i casi disciplinari, senza dover “forzare” articoli generali (art. 3, 10 e 12).”

Bozza di nuovo articolo deontologico (da inserire, ad es. dopo l’Art. 12)

Art. X – Utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale

1. L’Ingegnere può avvalersi di strumenti di intelligenza artificiale unicamente come supporto tecnico‐operativo alla propria attività professionale, restando in ogni caso esclusiva la responsabilità intellettuale, decisionale e deontologica dell’opera svolta.
2. L’uso di sistemi di intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire il giudizio professionale, l’autonomia tecnica e l’attività intellettuale dell’Ingegnere.
3. L’Ingegnere è tenuto a informare preventivamente e in forma chiara, completa e comprensibile il committente circa l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell’espletamento dell’incarico professionale, precisandone le modalità e le finalità.
4. La mancata informazione al committente o l’utilizzo improprio degli strumenti di intelligenza artificiale costituiscono violazione deontologica, suscettibile di sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 22 del presente Codice.


La predetta circolare del CNI del 9 ottobre sottolinea e rammenta che anche lo schema di Disegno di legge recante la “Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 4 settembre 2025, contiene una previsione – all’art.2, comma 1, lettera q) – che impone di aggiornare i Codici deontologici di Categoria con la previsione di norme che “garantiscano che la prestazione professionale, seppur svolta con l’ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell’iscritto;”.

È intenzione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – di pari passo con l’iter di approvazione dei decreti legislativi attuativi della riforma – provvedere all’adeguamento del Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani, per allinearlo alle nuove previsioni e agli obblighi in tema di Intelligenza Artificiale.

Leggi anche: “Intelligenza Artificiale, è in Gazzetta Ufficiale la prima legge italiana

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