Sentenze

Condominio, la Cassazione sul rispetto delle distanze nell'installazione delle tubazioni

In condominio le norme sulle distanze trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio

venerdì 24 giugno 2016 - Redazione Build News

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“In materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art.889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali”.

Lo ha precisato la Corte di cassazione, sezione 2 civile, con la sentenza n.12633/2016 pubblicata il 17 giugno.

Secondo la suprema Corte la deroga al rispetto delle distanze “postula l'impossibilità di posizionare altrimenti le tubazioni - attesa la (necessaria) contiguità della unità immobiliari comprese nell'edificio condominiale”.

Questo presupposto “è stato correttamente escluso” nel caso particolare in esame in cui “la installazione delle tubazioni a distanza illegale non era dovuta a una situazione strutturale obiettiva dell'edificio ovvero a necessità che rendevano irragionevole il rispetto delle distanze ma alla esigenza soggettiva del condomino di rendere commerciabile sul mercato l'immobile”.

La Cassazione sottolinea che “l'art. 1122 cod. civ., nel testo ratione temporis applicabile, disciplina l'ipotesi in cui il condomino, realizzi opere e innovazioni nella proprietà esclusiva, consentendogli l'esercizio dei poteri dominicali sempreché non arrechi pregiudizio alle parti comuni (e comunque nel rispetto dell'altrui proprietà esclusiva del vicino). Il condomino ha il diritto di godere e disporre dell'appartamento, apportandosi modifiche o trasformazioni che ne possano migliorare la utilizzazione, peraltro con il limite di non ledere i diritti degli altri condomini”.

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