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“Il Correttivo al Codice Appalti va modificato”: Risoluzione in commissione Ambiente della Camera

Simiani (Pd): “Il correttivo non interviene su scarsa partecipazione delle PMI alle gare, complessità delle procedure di appalto e predominio dell’offerta più bassa tra i criteri di aggiudicazione. Inoltre, c'è un’incomprensibile discriminazione a danno del settore dei servizi e forniture”

lunedì 27 gennaio 2025 - Alessandro Giraudi

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Dal 31 dicembre 2024 è in vigore il Correttivo al Codice dei contratti pubblici, cioè il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024.

Presentata una risoluzione in commissione Ambiente della Camera

“Il decreto correttivo al codice degli appalti varato dalla maggioranza lo scorso dicembre ha parzialmente corretto solo alcune delle criticità presenti nel testo del Codice, non intervenendo invece per far sì che vengano rimossi i principali ostacoli per la semplificazione e concorrenza, fra cui la scarsa partecipazione delle PMI alle gare, la complessità delle procedure di appalto e il predominio dell’offerta più bassa tra i criteri di aggiudicazione. Inoltre dalle modifiche apportate si evidenzia un’incomprensibile discriminazione a danno del settore dei servizi e forniture, usando due pesi e due misure fra appalti di lavori e appalti di servizi”. Lo ha dichiarato Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio, che ha presentato il 15 gennaio scorso una risoluzione in commissione.

“La stessa relatrice di maggioranza al parere sul correttivo - si legge sulla stampa - ha criticato duramente alcune scelte del Governo sul correttivo, dicendo che 'il ministro ha deciso di portare questo testo in Consiglio di Ministri all’insaputa di tutti, 500 pagine che più che correggere stravolgono il Codice anche sui principi dello stesso. E per altro con un iter non propriamente lineare'. Assistiamo come al solito alla totale mancanza di coerenza e coesione della maggioranza, e a grande confusione sia nel merito che nel metodo. La stessa relatrice di maggioranza dichiara che le Pmi sono fortemente danneggiate dal correttivo e chiede al Ministro di tornare sui suoi passi. A questo punto ci associamo alla richiesta della sua stessa maggioranza parlamentare e chiediamo al governo, con il deposito in Commissione di una nostra risoluzione, di rivedere il suddetto correttivo e di garantire una unitarietà nella gestione della revisione prezzi e la piena tutela di tutti i lavoratori”, ha aggiunto Simiani.

Il testo della risoluzione

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della Risoluzione 7-00272.

La VIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;

in attuazione della delega suddetta è stato adottato il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (di seguito il «Codice»);

l'articolo 1, comma 4, settimo periodo, della citata legge delega n. 78 del 2022 stabilisce che entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti delegati (cioè entro il 1° aprile 2025), il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo;

lo scorso 31 dicembre 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

tale decreto correttivo ha parzialmente corretto solo alcune delle criticità presenti nel testo del Codice, non intervenendo invece per far sì che i principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di maggiore concorrenza, annoverati tra la scarsa partecipazione delle Pmi alle gare, la complessità delle procedure di appalto e il predominio dell'offerta più bassa tra i criteri di aggiudicazione, vengano rimossi;

in particolare, il correttivo ha provveduto a trovare una soluzione di «compromesso» riguardante la clausola di revisione dei prezzi disciplinata dall'articolo 60 del Codice, prevedendo, per il solo settore dei lavori, che la soglia che fa scattare la clausola passi dal 5 per cento al 3 per cento, con il riconoscimento del 90 per cento dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi. Si arriva così ad una soluzione che consente un recupero del 50 per cento dei costi aggiuntivi, rispetto alla precedente versione che consentiva un recupero del solo 16 per cento;

a fronte di questa modifica, che ha scongiurato la vanificazione dell'efficacia di tale clausola con conseguente rischio di paralisi degli appalti, si evidenzia tuttavia a giudizio del firmatario del presente atto d'indirizzo un'incomprensibile discriminazione a danno del settore dei servizi e forniture al quale continua ad applicarsi la soglia del 5 per cento con il riconoscimento dell'80 per cento e solo sulla cifra eccedente;

la distinzione tra appalti di lavori e servizi era stata chiesta dal Partito democratico anche in sede di espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto, ma nel senso esattamente opposto rispetto a quanto stato fatto. Era stato chiesto, infatti, di operare una distinzione tra appalti di lavori e quelli di servizi e forniture, distinguendo tra i contratti ad esecuzione istantanea ed i contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuata o periodica, come sono quelli dei servizi, con particolare riferimento ai servizi sociosanitari, di ristorazione scolastica e sociosanitaria, garantendo, per questi ultimi settori, un meccanismo efficace, obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi in condizioni ordinarie, che includa anche il costo dei rinnovi contrattuali, e in via straordinaria di adottare sia per i lavori che per i contratti di servizi un impianto di revisione dei prezzi in condizioni straordinarie con l'abbassamento delle soglie di accesso al meccanismo di revisione al fine di tutelare l'equilibrio economico dei contratti, garantire le imprese e salvaguardare l'efficacia e la qualità del servizio pubblico;

la distinzione operata dal correttivo, invece, mina seriamente la possibilità, in molti casi, di proseguire nell'esecuzione dei servizi e danneggia fortemente le imprese e i lavoratori del settore, in gran parte donne, in quanto, senza il dovuto riconoscimento diventa sempre più difficile, in alcuni casi, adottare politiche di aumento dei salari;

si ritiene pertanto urgente adottare iniziative immediate per tutelare il lavoro di imprese e cooperative e artigiani che ogni giorno garantiscono servizi essenziali per il Paese;

si tratta, per la maggior parte dei casi, di imprese che si occupano di pulizia di luoghi pubblici e di lavoro, igienizzazione degli ospedali, mense scolastiche, ospedaliere e militari, raccolta e gestione dei rifiuti, vigilanza privata, fornitura di dispositivi medici, sanificazione e sterilizzazione di dispositivi medici tessili e strumentario chirurgico;

sul tema della tutela del lavoro il correttivo al Codice dei contratti pubblici introduce l'Allegato I.01, al fine di rendere operativo il principio contenuto all'articolo 11 del Codice – che codifica un espresso criterio posto dalla legge delega n. 78 del 2022 – volto a garantire ai lavoratori impiegati in un appalto pubblico l'applicazione di Ccnl stipulati da organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito sia connesso alle attività oggetto dell'appalto o della concessione e svolte dall'impresa anche in maniera prevalente;

si valuta con favore che, nella versione finale del decreto di revisione del codice degli appalti, è stato deciso di abbandonare l'idea di considerare rappresentativi gli organismi sindacali e datoriali che firmano molti contratti. Un criterio assurdo che avrebbe favorito i contratti pirata: contratti che coprono pochissimi lavoratori con minori tutele in termini di salute, sicurezza e formazione, oltre che di salario;

tuttavia, questa marcia indietro non è sufficiente, perché, dai codici Ateco alle «equivalenze» permangono ancora troppe criticità sulla tutela del lavoro;

il nuovo codice amplia le maglie per rendere gli appalti e subappalti una catena finalizzata a ridurre tutele e salari attraverso sistemi di equivalenza, scostamenti ammissibili, possibilità di declinare i contratti applicabili in funzione di non meglio definiti criteri di ampiezza dimensionale e natura giuridica delle imprese;

allo stesso modo non viene allargata la concorrenza nel Codice in quanto non sono state modificate le soglie entro le quali è possibile avviare appalti senza gara,

impegna il Governo:

ad adottare, nel rispetto delle procedure nonché dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla legge 21 giugno 2022, n. 78 e garantendo il pieno coinvolgimento delle parti sociali interessate, ulteriori disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 volte a:

a) prevedere che la clausola della revisione prezzi di tipo straordinario come normata dall'articolo 23 comma 1, lettera b), punto 2, lettera a) del decreto correttivo applicata al settore dei lavori, con soglia di attivazione al 3 per cento e riconoscimento del 90 per cento dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi, sia applicata anche al settore dei servizi e forniture, senza operare alcuna discriminazione; inoltre prevedere che per i contratti dei servizi la revisione dei prezzi in via ordinaria, così come normata dall'Allegato 2.1 sia obbligatoria e non facoltativa, al fine di garantire per questi ultimi settori, un meccanismo efficace, obbligatorio e automatico di revisione dei prezzi che includa anche i rinnovi contrattuali, il tutto al fine di tutelare l'equilibrio economico dei contratti, garantire le imprese e salvaguardare l'efficacia e la qualità del servizio pubblico;

b) garantire la piena cogenza delle norme a tutela dei lavoratori, presenti sin dalla legge delega n. 78 del 2022, in particolare per quanto riguarda la corretta applicazione dei Ccnl, l'applicazione del medesimo Ccnl e la «parità» reale e completa delle tutele economiche e normative lungo la filiera dei subappalti e le possibili «equivalenze» tra Ccnl diversi applicabili alla medesima attività, che sono verificabili solo dalla comparazione e dall'uguaglianza degli istituti economici e normativi e non automatiche in base dalla mera sottoscrizione dei medesimi soggetti sindacali (come evidenziato anche dal parere del Consiglio di Stato) e le clausole sociali, al fine di preservare l'equilibrio tra tutele reali – assetti contrattuali collettivi – libertà di impresa;

c) prevedere un abbassamento delle soglie per gli affidamenti di appalti senza gara e il rafforzamento delle misure di pubblicità e trasparenza quale necessario contrappeso alla compressione della concorrenza;

d) prevedere di limitare il ricorso al subappalto a un solo livello aggiuntivo e prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera anche nella esecuzione dei servizi, da verificare mediante la Piattaforma Mocoa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

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