Il Decreto Infrastrutture è stato convertito in legge. Con 104 voti favorevoli, 67 contrari e una astensione, l'Assemblea del Senato ha mercoledì 16 luglio approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del d-l n. 73/2025 per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici.
Visti i tempi brevi in cui è stato assegnato il provvedimento, la 8a Commissione del Senato non è stata in grado di completare l'esame del provvedimento e, quindi, non è riuscita a dare alcun mandato al relatore. Il disegno di legge di conversione, non essendosi concluso l'esame in Commissione, è stato discusso in Aula nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione.
È prevista entro il 20 luglio prossimo la pubblicazione del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.
Modifiche al Codice Appalti
Tra le principali misure del provvedimento – clicca qui per approfondire – ci sono le modifiche al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), riguardanti: a) gli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale con qualifica dirigenziale; b) l’anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura; c) i criteri ambientali minimi per gli interventi di ristrutturazione (per i lavori di ristrutturazione, i CAM si applicano in modo diretto e vincolante, senza alcun rinvio a successivi decreti attuativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica); d) le procedure per l’esecuzione di lavori in circostanze di somma urgenza e per gli eventi di protezione civile; e) gli attestati di qualificazione per l'esecuzione di appalti pubblici; f) la disciplina relativa al Collegio consultivo tecnico per gli appalti pubblici.
Si introduce inoltre il nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018), al fine di disciplinare le procedure di affidamento di contratti pubblici in occasione delle emergenze di protezione civile.
Caro materiali
Per quanto riguarda il caro materiali, una disposizione introdotta dalla Camera mira a evitare applicazioni retroattive del meccanismo di revisione dei prezzi. Il calcolo delle variazioni (anche in diminuzione) tra i prezzi a base di gara, al netto dei ribassi, e i prezziari, dovrà essere effettuato dalle stazioni appaltanti solo a decorrere dal 2025.
Impianti FER e aree di accelerazione
Viene modificato il Testo Unico Rinnovabili (decreto legislativo n. 190/2024) intervenendo sulla disciplina relativa all’individuazione delle aree territoriali in cui prevedere l’installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), in particolare delle cd. aree di accelerazione, implementando l’attuazione della normativa europea in materia.
Le altre novità
Altre novità di quella che possiamo ormai chiamare “Legge Infrastrutture” sono le seguenti: a) il rifinanziamento anche per il 2026 del fondo investimenti stradali nei piccoli comuni per interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti; b) disposizioni per accelerare la realizzazione del Ponte sullo Stretto (tra cui l'inserimento di diritto della società Stretto di Messina S.p.A. nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate); c) l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per potenziare il monitoraggio delle opere "incompiute"; d) una misura di semplificazione in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per i progetti infrastrutturali aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale; e) la razionalizzazione dei Provveditorati alle Opere Pubbliche; f) la nomina dell'amministratore delegato di ANAS S.p.A. come Commissario straordinario per l'Autostrada del Mediterraneo; g) la ricognizione degli strumenti utilizzati per l’accertamento della violazioni dei limiti di velocità (autovelox).