Il Codice dei Contratti - o più correttamente il D.Lgs. n. 36/2023 ha introdotto una parola chiave molto importante: tutela. Il decreto, infatti, si è soffermato su una serie di strumenti e procedure il cui scopo è quello di proteggere e tutelare i lavoratori e le imprese.
Nel più ampio concetto di tutela un ruolo importante lo gioca il il costo della manodopera e il CCNL, ossia il contratto collettivo nazionale di lavoro. Data la delicatezza dell’argomento, dal momento della pubblicazione del nuovo Codice dei Contratti sono stati innumerevoli gli interventi, i più importanti dei quali sono arrivati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Cosa prevede il codice dei Contratti per il costo della manodopera
Una delle maggiori diatribe che hanno visto contrapporsi i vari operatori e gli studiosi di settore ha riguardato principalmente il costo della manodopera. E, soprattutto, la possibilità che possa essere abbassato utilizzando dei Ccnl differenti rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante nel bando di gara.
Proprio su questo argomento, uno degli interventi più interessanti è quello dell’Anac, la quale, attraverso la delibera n. 392 del 30 luglio 2024, ha fornito delle indicazioni importanti su come debba muoversi la stazione appaltante.
Per riuscire a comprendere quale sia il parere dell’Anac, prima di tutto è necessario comprendere quale sia la normativa di riferimento del Codice di Contratti, che interessa questo particolare argomento. Gli articoli più importanti sono i seguenti:
- articolo 11: Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti. Prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore venga applicato nella zona in cui si eseguono le prestazioni oggetto del contratto. Ma permette anche agli operatori economici di effettuare delle offerte differenti rispetto al contratto che viene applicato. Ma devono essere garantite le stesse tutele di quello che la stazione appaltante ha indicato;
- articolo 41: Livelli e contenuti della progettazione. Prevede che per i contratti relativi a servizi, forniture e lavori il costo del lavoro venga determinato annualmente dal Ministero del Lavoro con apposite tabelle;
- articolo 110. Offerte anormalmente basse. Prevede che non siano ammesse delle anomalie per quanto riguarda i trattamenti salariali minimi e per gli oneri di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il parere dell’Anac
Come abbiamo visto a fare il punto della situazione ci ha pensato l’Anac, che ha spiegato che:
“La verifica dell’equivalenza delle tutele economiche richiede che sia accertato che l’aggiudicatario, pur applicando un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara, garantisca al personale impiegato nell’appalto la medesima retribuzione globale annua prevista dal CCNL indicato nel bando”.
L'Anac ha messo in evidenza che il CCNL indicato direttamente dalla stazione appaltante non deve essere ritenuto vincolante. Il Codice dei Contratti, sostanzialmente, permette all’operatore economico di scegliere quale contratto collettivo applicare. Anche se grava sullo stesso l’onere di dimostrare che questa scelta non pregiudichi i diritti economici e normativi dei lavoratori. Compresi quelli che sono in subappalto.
L’Anac, sostanzialmente, ha previsto che possa essere scelto un CCNL diverso da quello che è indicato dalla stazione appaltante, ma si deve accertare che lo stesso garantisca al personale lo stesso trattamento economico indicato nel ccnl indicato all'interno del bando. Nello specifico devono essere garantite due voci importanti:
- retribuzione tabellare annua: indennità di contingenza;
- elemento distinto della retribuzione (EDR), a cui devono essere sommate obbligatoriamente le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.
Nel caso in cui venga accertata l’assenza dell’equivalenza economica, la stazione appaltante può escludere l’operatore economico dalla procedura di gara.