Fisco

Detrazione 65%: ENEA chiarisce il rebus schermature solari

Devono essere ancorate ma mobili per poter beneficiare dell'incentivo

venerdì 17 aprile 2015 - Redazione Build News

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L'Enea mette fine alle incertezze che sono sorte intorna alla tipologia di schermature solari effettivamente detraibili, restringendone il campo e specificandop alcuni requisiti che hanno richiesto un'analisi delle norme tecniche citate dai decreti sulla certificazione energetica e dalla legge di Stabilità 2015 (Legge del 23 Dicembre 2014 n.190)

La tanto attesa proroga nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ha esteso la detrazione anche all’acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, per spese sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

Tuttavia, il Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” pubblicato nella G.U. n. 158 del 10/07/2009, all’art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l’Allegato B i contenuti dell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Nell’Allegato B non sono presenti norme UNI “di prodotto” relative alle schermature solari ma sono presenti due specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate

In considerazione di quanto sopra, negli scorsi mesi si sono scambiate alcune riflessioni su quali fossero le tipologie di schermature effettivamente detraibili. L'incertezza è regnata anche attraverso gli operatori del settore, che non sempre erano in grado di assicurare i clienti della rispondenza dei benei ai requisiti. Il primo di aprile Enea ha aperto il portale per la detrazione fiscale 2015 e gli operatori si attendevano il chiarimento. A parte scoprire che nella procedura di detrazione va indicato un risparmio energetico stimato "pari a zero", nel sito non venivano esplicitate le tipologie agevolabili. Il dubbio rimaneva.

A questo punto Enea ha aggiornato il vademecum con una nota. Ha analizzato le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO 13790) per ricavarne le tipologie di schermature solari che, secondo Enea, potrebbero rientrare nella detrazione fiscale del 65%. Da queste analisi sono emerse le seguenti considerazioni, in merito alle tipologie di schermature solari i cui costi potrebbero essere computati per la detrazione fiscale del 65%: 

- Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
- Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
- Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- Devono essere mobili;
- Devono essere schermature “tecniche”;
- Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti ;
- Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD;
- devono possedere la marcatura CE, se prevista.

ENEA ha inoltre modificato l’ALLEGATO F esplicitando che per classe della schermatura solare debba essere intesa la classe del parametro fattore solare gtot così come definite dalla UNI EN 14501.

Classi delle schermature solari in funzione del fattore solare gtot (rif. UNI EN 14501)

Classe 0 = gtot ? 0,50

Classe 1 = 0,35 ? gtot ? 0,50

Classe 2 = 0,15 ? gtot ? 0,35

Classe 3 = 0,10 ? gtot ? 0,15

Classe 4 = < 0,10

TUTTO CHIARO?

Per ora sì, ma essendo quello diramato da Enea solo un Vademecum tecnico e non una circolare delle Entrate, la stessa Enea avverte che:
Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza. Tale parere tiene conto anche di quanto riportato nella Guida dell’Agenzia delle Entrate di gennaio 2015.

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