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Start up innovative, detrazione Irpef al 65% già al versamento dei fondi: l'Agenzia chiarisce il regime dei contratti Safe

La risposta n. 137/2026 conferma che i finanziamenti tramite Simple Agreement for Future Equity sono investimenti "in convertendo": l'agevolazione fiscale scatta al momento del bonifico, senza attendere la conversione in quote societarie

venerdì 10 luglio 2026 - Redazione Build News

shutterstock_2494152943 Fonte: shutterstock

L'Agenzia delle Entrate interviene sul regime fiscale dei Simple Agreement for Future Equity (Safe), confermando che questi strumenti di finanziamento delle start up innovative possono beneficiare della detrazione Irpef del 65% prevista dall'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179/2012.

Con la risposta a interpello n. 137 dell'8 luglio 2026, l'Amministrazione finanziaria riconosce infatti che i contratti Safe costituiscono investimenti "in convertendo" e che, alla luce delle modifiche normative introdotte nel 2024, il diritto all'agevolazione fiscale nasce già al momento del versamento delle somme da parte dell'investitore, senza dover attendere la successiva conversione in quote o azioni della società.

Come funziona il contratto Safe

Il chiarimento nasce dal caso di una start up innovativa intenzionata a raccogliere capitali attraverso contratti Safe, uno strumento sempre più utilizzato nel venture capital internazionale.

Con questa formula l'investitore versa risorse finanziarie alla società senza acquisire immediatamente una partecipazione nel capitale sociale. In cambio ottiene il diritto a ricevere quote o azioni in un momento successivo, al verificarsi di specifici eventi previsti dal contratto, come un aumento di capitale, l'ingresso di nuovi investitori o altre operazioni societarie.

A differenza di un finanziamento tradizionale, il Safe non prevede né interessi né l'obbligo di restituzione del capitale. L'investitore assume fin dall'inizio il rischio economico dell'operazione, accettando anche l'eventuale perdita, totale o parziale, dell'investimento.

Il quesito: quando matura il beneficio fiscale

La società, che intende effettuare la raccolta tra aprile 2026 e agosto 2027, nel periodo utile per beneficiare dell'incentivo previsto per le start up innovative nei primi tre anni di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, ha chiesto all'Agenzia chiarimenti su tre aspetti.

Il primo riguardava la qualificazione giuridica del Safe come investimento "in convertendo" ai fini dell'applicazione della detrazione fiscale.

Il secondo riguardava gli adempimenti necessari per consentire agli investitori di beneficiare dell'agevolazione, chiedendo se fossero sufficienti il versamento tramite bonifico e l'iscrizione delle somme in una riserva patrimoniale dedicata oppure se fosse necessario attendere la delibera di aumento di capitale.

Infine, la società ha chiesto quali effetti producesse l'eventuale mancata conversione del finanziamento in quote societarie oppure una conversione particolarmente differita nel tempo.

Il Safe è un investimento "in convertendo"

L'Agenzia delle Entrate ha condiviso l'impostazione prospettata dalla società.

Secondo il documento di prassi, il contratto Safe presenta infatti le caratteristiche proprie di un investimento in convertendo, poiché le somme versate confluiscono immediatamente nel patrimonio della start up, mentre l'acquisizione della partecipazione societaria è soltanto rinviata a una fase successiva.

L'investitore, quindi, sopporta fin dal momento del versamento il rischio economico connesso all'andamento dell'impresa, elemento che rende lo strumento coerente con la disciplina agevolativa prevista per gli investimenti nelle start up innovative.

La novità introdotta dalla riforma del 2024

Il chiarimento dell'Agenzia recepisce le modifiche introdotte dalla legge n. 193 del 2024, che ha cambiato il momento di maturazione dell'agevolazione fiscale.

In precedenza, infatti, la detrazione Irpef per gli investimenti in convertendo maturava soltanto al momento della conversione del finanziamento in capitale sociale, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2020.

Con la riforma, invece, il diritto alla detrazione nasce già quando l'investitore effettua il bonifico, purché le somme siano effettivamente versate alla società e contabilizzate in una specifica riserva patrimoniale destinata al futuro aumento di capitale.

Il beneficio resta anche se la conversione non avviene

Uno degli aspetti più rilevanti della risposta riguarda gli effetti dell'eventuale mancata conversione del Safe.

L'Agenzia chiarisce infatti che la detrazione fiscale rimane acquisita anche se il cosiddetto trigger event previsto dal contratto non si verifica oppure se la riserva patrimoniale viene successivamente utilizzata per coprire perdite della società.

L'agevolazione viene invece meno soltanto nell'ipotesi in cui, prima del decorso del periodo minimo di mantenimento previsto dalla normativa, le somme investite vengano restituite all'investitore, direttamente o indirettamente.

Un incentivo che favorisce la raccolta di capitale

L'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate rafforza l'attrattività dei contratti Safe come strumento di finanziamento delle start up innovative.

La possibilità di accedere alla detrazione Irpef del 65% fin dal momento dell'investimento, senza attendere la conversione in capitale sociale, semplifica infatti l'applicazione dell'incentivo fiscale e rende più rapido il beneficio per gli investitori persone fisiche.

Il chiarimento rappresenta inoltre un ulteriore passo nell'adeguamento della disciplina fiscale italiana agli strumenti utilizzati dal mercato del venture capital, offrendo maggiore certezza operativa sia alle start up sia agli investitori che ne sostengono la crescita.

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