Sentenze

Distanze tra gli edifici, l'obbligo del rispetto si applica anche ai parcheggi interrati

Il Consiglio di Stato sulla violazione delle distanze tra il parcheggio pertinenziale interrato e le fondazioni dell’edificio condominiale

mercoledì 27 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Con permesso di costruire, il Comune di Napoli ha autorizzato una società a realizzare un parcheggio pertinenziale interrato. Ritenendo il permesso di costruire illegittimo, un condominio, costituito in relazione ad un fabbricato adiacente all’area oggetto dell’assentito intervento, lo ha impugnato davanti al TAR Campania – Napoli, che ha accolto il gravame, giudicando fondata la prospettata censura di difetto di istruttoria, in relazione alla violazione delle prescritte distanze tra l’opera da realizzare e le fondazioni dell’edificio condominiale.

SENTENZA DI PALAZZO SPADA. In proposito, la quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 81/2016 depositata il 14 gennaio, osserva che “dovendosi costruire un parcheggio interrato, occorreva mettere in condizione il Comune di verificare che, anche a livello sotterraneo, fosse rispettata la distanza di sicurezza fra costruzioni (peraltro molto ridotta) e che, comunque, non sussistessero pericolose interferenze tra la nuova opera e le fondazioni del manufatto esistente.

E ciò, anche laddove fossero le fondazioni di quest’ultimo ad essere state realizzate sconfinando nell’area adiacente, posto che in sede di rilascio del permesso di costruire, non può non tenersi conto della situazione di fatto esistente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia o meno conforme al sottostante titolo edilizio.

Non si tratta, quindi, di pretendere, dal soggetto che richiede il permesso di costruire, complessi calcoli strutturali, ma semplicemente di esigere che la situazione di fatto sia rappresentata nella sua integrità. E ciò, ovviamente, non è in contraddizione col principio in base al quale, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’approvazione del progetto si riferisce al solo grafico architettonico.

Questo deve, comunque, rappresentare, sia che si riferisca ad opere fuori terra, sia che riguardi opere interrate, tutti gli elementi che consentano all’autorità comunale di esprimere una compiuta valutazione in ordine all’accoglibilità della domanda”.

VIOLAZIONE DELLE DISTANZE. Quanto alla ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della norma sulla distanza minima di un metro e mezzo dai confini, di cui al prontuario tecnico approvato col decreto commissariale n. 22/2008, “occorre osservare che l’adito TAR, con affermazione sul punto non contestata, ha rilevato che, comunque, anche laddove non fosse applicabile al caso che occupa il suddetto prontuario tecnico, opererebbe, in via analogica, l’art. 889 cod. civ. che prescrive una distanza minima dal confine di metri due.

Considerato che la distanza tra realizzando parcheggio e plinti di fondazione del fabbricato condominiale era, in ogni caso, inferiore a quella prescritta, correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto superfluo disporre un supplemento di istruttoria finalizzato a verificare se effettivamente la costruzione del parcheggio avrebbe comportato la perforazione dei detti plinti.

Altrettanto correttamente il giudice di prime cure, ha ritenuto che la riscontrata violazione delle distanze non potesse essere sanata in sede di redazione del progetto esecutivo, posto che la sanatoria avrebbe richiesto, di necessità, un arretramento della costruzione rispetto alle fondazioni del fabbricato condominiale e, quindi, una collocazione spaziale del manufatto diversa da quella prevista nel progetto approvato col permesso di costruire, modifica incompatibile con le caratteristiche proprie del progetto esecutivo deputato, esclusivamente, alla ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, ossia alla compiuta e dettagliata definizione, di ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico dell'intervento da realizzare, secondo quanto già approvato in sede di rilascio del permesso di costruire (sui contenuti del progetto esecutivo si veda art. 33 D.P.R. 5/10/2010 n. 207)”.

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