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Dl Infrastrutture e modifiche al Codice Appalti: cosa cambia per gli incentivi alle funzioni tecniche

Consentita la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività. Novità circa l’efficacia temporale della disciplina in materia di funzioni tecniche, anche alla luce del Correttivo al Codice dei contratti

giovedì 10 luglio 2025 - Alessandro Giraudi

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Le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) della Camera hanno concluso nella seduta dell'8 luglio l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del cosiddetto “Decreto Infrastrutture” - decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73.

Oggi 10 luglio nell'Aula di Montecitorio alle ore 12.20 sono previste le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sul provvedimento. 

Modifiche al Codice Appalti

Un dossier parlamentare spiega che l’articolo 2 del Decreto Infrastrutture, modificato con una serie di emendamenti approvati nelle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, “interviene su diverse disposizioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), riguardanti: gli incentivi per le funzioni tecniche a favore del personale con qualifica dirigenziale; l’anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura; i criteri ambientali minimi per gli interventi di ristrutturazione, le procedure per l’esecuzione di lavori in circostanze di somma urgenza e per gli eventi di protezione civile; gli attestati di qualificazione per l'esecuzione di appalti pubblici; la disciplina relativa al Collegio consultivo tecnico per gli appalti pubblici. Si introduce inoltre il nuovo articolo 46-bis del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018), al fine di disciplinare le procedure di affidamento di contratti pubblici in occasione delle emergenze di protezione civile”.

Incentivi alle funzioni tecniche: cosa cambia

Per quanto concerne gli incentivi alle funzioni tecniche, il comma 1, lettera a) dell'art. 2 “modifica l’articolo 45 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), inserendo un nuovo secondo periodo al comma 4, al fine di consentire la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività previsto dall’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dalle altre disposizioni analoghe contenute nei rispettivi ordinamenti del personale escluso dall’ambito di applicazione del predetto decreto legislativo (c.d. personale in regime di diritto pubblico)”.

La novella, spiega il dossier, “prevede inoltre che le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale in sede di verifica della compatibilità dei costi di cui all’articolo 40-bis (“controlli in materia di contrattazione integrativa”) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono tenute a trasmettere agli organi di controllo di cui al medesimo articolo le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti al predetto personale in deroga al regime di cui all'articolo 24 (di cui si è appena dato conto) e il numero dei beneficiari”. 

Il comma 1, lettera b) dell'art. 2 “reca una modifica di coordinamento formale all’articolo 136 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), conseguente alla novella operata dalla precedente lettera a)”. 

I commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 2, introdotti in sede referente, “dispongono in ordine all’efficacia temporale della disciplina in materia di funzioni tecniche stabilita dall’articolo 45 e dall’allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 (c.d. correttivo appalti), e dal presente decreto-legge Infrastrutture”.

In particolare, il comma 1-bis “stabilisce che le disposizioni vigenti si applicano alle funzioni tecniche svolte a far data dal 31 dicembre 2024, riferite a procedure di appalti affidati a norma del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), anche se tali procedure erano già in corso a tale data e di conseguenza erano state avviate prima dell’entrata in vigore della modifica introdotta dal c.d. correttivo appalti”. 

Il comma 1-ter “affida invece alle stazioni appaltati e agli enti concedenti, sulla base dei rispettivi ordinamenti, la determinazione delle modalità per la ripartizione delle risorse e i criteri per la corresponsione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche al personale dirigenziale per le attività svolte a partire dal 31 dicembre 2024”.

Il comma 1-quater “dispone infine che gli oneri per la corresponsione degli incentivi in parola siano posti a valere sulle risorse già accantonate nei quadri economici relativi alle singole procedure di affidamento”. 

Leggi anche: “Applicazione diretta dei CAM nei lavori di ristrutturazione: approvato emendamento al Dl Infrastrutture

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