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Fondo nazionale per la rigenerazione urbana: novità nel Decreto Omnibus

“Piano casa” per i lavoratori del turismo, proroga al 31 dicembre 2026 del Superbonus 110% per le aree del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016, disposizioni per l'utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, per il potenziamento delle infrastrutture e dell’edilizia carceraria

mercoledì 2 luglio 2025 - Alessandro Giraudi

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È approdato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno il Decreto Economia o Omnibus cioè il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, approvato lo scorso 20 giugno dal Consiglio dei ministri e composto da 21 articoli. 

In vigore dal 1 luglio e trasmesso alle Camere per la conversione in legge, il provvedimento, oltre a prorogare al 31 dicembre 2026 il Superbonus 110% per le aree del Centro Italia colpite dal sisma 2016, introduce con l'articolo 14 una sorta di “piano casa” per i lavoratori del turismo. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell’Unione europea
in materia di aiuti di Stato, la spesa di 44.000.000 euro per l’anno 2025 e di 38.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui 22.000.000 euro per l’anno 2025 e 16.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché 22.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

Norme per l'utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili

L'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni volte a consentire l’utilizzo del Fondo per l’avvio di opere indifferibili agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l’esecuzione dei lavori.

L'articolo 2 del provvedimento introduce disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell’edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani.

Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana

Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e a 30 milioni di euro per l’anno 2026. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all’istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e a 30 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi dell’articolo 20 (Disposizioni finanziarie) del decreto-legge. 

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