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Grandi opere, fuori dal dibattito pubblico gran parte del settore energetico

È una delle modifiche allo schema di Dpcm decise ieri in Conferenza Unificata. Esclusi dal débat public gli impianti eolici, i gasdotti e gli oleodotti, gli impianti per il trattamento dei combustibili nucleari e le centrali idroelettriche

venerdì 15 dicembre 2017 - Redazione Build News

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Tra i provvedimenti esaminati dalla Conferenza Unificata nella riunione di ieri c'è anche lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", approvato nel giugno scorso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e licenziato nei giorni scorsi da Palazzo Chigi.

Su questo schema di Dpcm ieri il Governo in Conferenza Unificata ha accolto la richiesta delle Regioni di introdurre sostanziali modifiche al testo. In particolare, le Regioni hanno ottenuto l'esclusione dal débat public di buona parte delle opere del settore energetico, quali gli impianti eolici, i gasdotti e gli oleodotti, gli impianti per il trattamento dei combustibili nucleari e le centrali idroelettriche.

Inoltre, è stato stoppato il comitato di monitoraggio (composto dagli enti locali direttamente coinvolti dall’intervento) che lo schema di Dpcm prevede abbia il compito di: a) contribuire alla definizione delle modalità di svolgimento del dibattito pubblico; b) collaborare alla realizzazione e alla supervisione del dibattito; c) concorrere alla soluzione dei problemi e delle criticità che eventualmente si manifestino durante il dibattito; d) contribuire alla discussione e alla valutazione delle proposte emerse nel corso del dibattito pubblico.

Ricordiamo che lo schema di decreto per il Dibattito pubblico sulle Grandi Opere è previsto dal nuovo Codice dei Contratti pubblici (comma 2 dell'articolo 22). Ecco cosa prevede:

QUANDO SI APRE IL DIBATTITO PUBBLICO: il dibattito pubblico si apre nella fase di elaborazione del progetto di fattibilità quando le alternative progettuali sono ancora aperte e il proponente può ancora modificare il progetto. In particolare si apre sul Documento delle alternative progettuali e i risultati del Dibattito pubblico concorrono all’elaborazione del Progetti di fattibilità.

SU QUALI OPERE: il dibattito pubblico è obbligatorio per opere di una certa consistenza, tra i 200 e 500 milioni di euro a secondo della tipologia di intervento. Il dibattito pubblico è obbligatorio anche su richiesta delle amministrazioni centrali (Presidenza del Consiglio e Ministeri), degli enti locali (un consiglio regionale, una provincia, una città metropolitana, un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno 100.000 abitanti) o dei cittadini (almeno 50.000 elettori). Il proponente è sempre libero di aprire un dibattito pubblico quando lo ritiene necessario.

QUANTO DURA: 4 mesi (prorogabili di ulteriori due mesi nel caso di comprovata necessità). Il dibattito pubblico è preceduto da una fase dedicata alla progettazione del processo decisionale della durata massima di 3 mesi.

COME SI SVOLGE: il dibattito pubblico, organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell’intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento, consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati dall’opera e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni, istituzioni.

CHI LO GESTISCE: il dibattito pubblico è gestito da una figura indipendente che svolge il proprio compito in autonomia e coordina le proprie attività con il proponente dell’opera e il Comitato di monitoraggio (formato dagli enti locali su cui insiste l’opera).

COME VIENE SELEZIONATO IL RESPONSABILE DEL DIBATTITO PUBBLICO: il responsabile è selezionato dal proponente dell’opera attraverso procedure di evidenza pubblica che invita alla gara i soggetti idonei ricompresi nell’elenco dei fornitori elaborato dalla Commissione nazionale per il dibattito pubblico (soggetti di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero di gestione ed esecuzione di attività di progettazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica e territoriale).

COME SI CONCLUDE: il proponente, terminato il dibattito pubblico, ha tre mesi di tempo per presentare un proprio dossier conclusivo in cui evidenzia: la volontà o meno di realizzare l’intervento, le eventuali modifiche apportate al progetto e le ragioni che hanno condotto a non accogliere eventuali proposte.

IL COMITATO DI MONITORAGGIO: il proponente non è lasciato solo durante il dibattito ma è assistito da un comitato di monitoraggio (composto dagli enti locali direttamente coinvolti dall’intervento) che ha il compito di: a) contribuire alla definizione delle modalità di svolgimento del dibattito pubblico; b) collaborare alla realizzazione e alla supervisione del dibattito; c) concorrere alla soluzione dei problemi e delle criticità che eventualmente si manifestino durante il dibattito; d) contribuire alla discussione e alla valutazione delle proposte emerse nel corso del dibattito pubblico.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIBATTITO PUBBLICO: la Commissione è istituita presso il Ministero delle infrastrutture ed è formata da 13 componenti (2 per il Ministero delle Infrastrutture; 1 rappresentante per i Ministeri dell’Ambiente, Beni culturali, Sviluppo economico, Salute, Giustizia; 1 rappresentante per la Conferenza Stato Regioni, 1 per l’Unione delle Province Italiane e 1 per l’ANCI) + 3 esperti (nominati dal Ministro delle Infrastrutture su proposta della Commissione). La Commissione ha il compito di: monitorare il corretto svolgimento dei dibattiti pubblici; esprimere raccomandazioni e elaborare linee guida; gestire un proprio sito internet con tutta la documentazione relativa ai vari dibattiti; presentare alle camere, ogni 2 anni, una relazione sull’andamento dei dibattiti e proporre correttivi.

MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEL DECRETO: raccolte le osservazioni del Ministero dei Beni culturali e del Ministero dell’Ambiente il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti viene inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e una volta valutato, viene inviato alle Camere per la raccolta delle osservazioni. Il decreto è inviato anche al Consiglio di Stato.

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