Bioedilizia

Grassi animali, in Gazzetta il regolamento che li inserisce tra le biomasse a uso combustibile

Tali materiali potranno essere destinati alla combustione negli impianti produttivi anche al di fuori della normativa vigente in materia di rifiuti

lunedì 11 luglio 2016 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.158 del 8 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto del ministro dell'Ambiente (di concerto con i ministri della Salute e dello Sviluppo economico) n. 123 del 19 maggio 2016, che inserisce alcuni prodotti, costituiti prevalentemente da grassi di origine animale, nell’elenco delle biomasse a uso combustibile previsto dal Codice dell’ambiente.

Il Regolamento, recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entrerà in vigore il 23 luglio 2016. Sul provvedimento, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016, si è espressa la Conferenza unificata nella seduta del 5 novembre 2015, e il Consiglio di Stato nel parere n. 67 espresso nell'adunanza del 14 gennaio 2016.

Il decreto stabilisce che all'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserita, nella parte II, sezione 4, paragrafo 1, la seguente lettera:

«h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che è possibile utilizzare nei processi di combustione, purché:

- siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009;

- i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella:

L'utilizzo di tali materiali come combustibili è in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.».

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