L’articolo 7, comma 2 della Legge per il clima della Regione Lombardia (Legge Regionale 18 luglio 2025, n. 11, pubblicata sul Burl n. 30 suppl. del 23 Luglio 2025), approvata dal Consiglio regionale l'8 luglio scorso, prevede che “Gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico di cui al d.lgs 199/2021, come eventualmente incrementati ai sensi del comma 1, possono essere assolti mediante l’uso della biomassa legnosa nel rispetto dei requisiti ambientali ed emissivi stabiliti dalla Giunta regionale”.
Tanto premesso, con la Deliberazione n. XII/4767 del 22 luglio 2025 (in allegato), la Giunta lombarda ha deliberato di “consentire di assolvere l’obbligo di copertura del fabbisogno energetico degli edifici, ora previsto dall’art. 26 e dall’allegato III del d.lgs 199/2021, anche mediante impianti alimentati da biomassa, a condizione che vengano rispettati, a decorrere dall’installazione degli impianti medesimi, i requisiti emissivi ed impiantistici approvati con la dgr 3649/2024 e con dgr 4720/2025 come indicato in premessa e riportati nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale”.
La predetta DGR dispone, “conseguentemente, per i soli impianti che rispettano i requisiti emissivi ed impiantistici di cui al punto 1 la non applicazione dei punti 12 e 13 del dispositivo di cui alla dgr 7095/2017”.
Infine, è consentita “l’incentivazione degli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali per l’utilizzo dei fondi di qualsiasi natura, dichiarando la non applicabilità del punto 14 del dispositivo della dgr 7095/2017, fatto salvo il rispetto dei requisiti emissivi ed impiantistici previsti nelle singole misure di incentivazione”.
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