L'acquisto e l'installazione di un impianto agrivoltaico non è soggetto al meccanismo dell'inversione contabile (i.e. reverse charge) di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA.
Nella Risposta n. 156 del 16 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che la circolare 37/E del 2015, al paragrafo 8, ha chiarito le modalità di applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici, confermando la necessità del nesso funzionale rispetto all'edificio (rectius fabbricato). Tale nesso sussiste ovviamente per i c.d. impianti fotovoltaici integrati o semiintegrati e per quelli a terra, in quanto installati rispettivamente sugli edifici e in area pertinenziali al fabbricato. Pertanto, gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici ''a terra''), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge di cui all'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR n. 633 del 1972.
Diversamente, l'installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell'edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge.
Per gli impianti agrivoltaici manca il nesso funzionale con l'edificio
“Il descritto nesso funzionale con l'edificio non è in linea di principio rinvenibile per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate dal Contribuente: tali impianti sono infatti installati su un terreno agricolo e dunque non sono né funzionali, né serventi a un edificio. La loro installazione pertanto esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del Decreto IVA”, conclude la Risposta n. 156/2025 dell'Agenzia delle Entrate.