Il differenziale positivo (agio) derivante dall’acquisto di crediti d’imposta legati ai bonus edilizi, come il Superbonus 110%, diventa fiscalmente rilevante solo a partire dal 2024. I crediti acquistati negli anni precedenti restano invece esclusi da qualsiasi forma di tassazione, anche se utilizzati in compensazione dopo l’entrata in vigore della riforma. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 6 del 16 gennaio 2026.
Il chiarimento nasce da un interpello presentato da un’associazione professionale di commercialisti e avvocati che, tra il 2022 e il 2025, ha acquistato da terzi crediti d’imposta derivanti dal Superbonus a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, utilizzandoli successivamente in compensazione dei propri debiti fiscali.
La riforma del reddito di lavoro autonomo come spartiacque
Il nodo interpretativo riguarda la riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal Dlgs n. 192/2024, che ha riscritto l’articolo 54 del Tuir introducendo il principio di onnicomprensività. In base a questo nuovo criterio, concorrono alla formazione del reddito imponibile tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività professionale, nonché le spese sostenute per la sua gestione, anche se non direttamente riconducibili alla prestazione professionale in senso stretto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, proprio questo principio comporta, dal 2024, l’inclusione nel reddito di lavoro autonomo dell’agio derivante dall’acquisto dei crediti edilizi a prezzo scontato. In altre parole, la differenza tra valore nominale del credito e costo di acquisto diventa imponibile ai fini Irpef e Irap.
Nessuna tassazione retroattiva
Diversa, invece, la sorte dei crediti acquistati prima dell’entrata in vigore della riforma. L’Agenzia chiarisce che i crediti comprati fino al 31 dicembre 2023 non generano alcun reddito imponibile, nemmeno se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi. L’agio maturato su questi crediti rimane quindi definitivamente non tassabile, sia ai fini Irpef sia ai fini Irap.
Si tratta di un punto di particolare rilievo per professionisti e associazioni che hanno operato sul mercato dei crediti fiscali negli anni precedenti, garantendo certezza sul trattamento fiscale delle operazioni già effettuate.
Imputazione temporale: rileva il principio di cassa
L’Agenzia delle Entrate ribadisce inoltre i criteri di imputazione temporale già espressi in precedenti documenti di prassi. In base al principio di cassa, che governa il reddito di lavoro autonomo, il costo sostenuto per l’acquisto del credito rileva fiscalmente nell’anno in cui la spesa è effettuata, mentre il valore nominale del credito assume rilevanza nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato in compensazione.
Applicando questi criteri, per i crediti acquistati nel 2024 e nel 2025 il costo incide sul reddito di tali annualità, mentre il valore nominale concorrerà alla determinazione del reddito negli anni successivi, in funzione delle singole rate di utilizzo in compensazione. Lo stesso meccanismo vale anche ai fini Irap, dal momento che, per le associazioni professionali, la base imponibile segue quella del reddito di lavoro autonomo.
Un chiarimento rilevante per il mercato dei crediti edilizi
La risposta dell’Agenzia delle Entrate fa quindi chiarezza su un tema centrale per il mercato dei crediti legati ai bonus edilizi, confermando che la riforma del 2024 non ha effetti retroattivi ma modifica in modo significativo il trattamento fiscale delle operazioni future. Un chiarimento che consente a professionisti e operatori di pianificare con maggiore certezza le scelte fiscali e contabili legate all’acquisto e all’utilizzo dei crediti d’imposta.
fonte Shutterstock