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Impianti geotermici a bassa entalpia: in vigore il nuovo decreto del MASE

Il 16 aprile è entrato in vigore il decreto 2 aprile 2026, che rafforza il quadro regolatorio per l’utilizzo del sottosuolo ai fini dello scambio termico per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, sia in ambito civile che industriale

lunedì 20 aprile 2026 - Alessandro Giraudi

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 15 aprile scorso è pubblicato il nuovo decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) sugli impianti geotermici a bassa entalpia.

Si tratta del decreto 2 aprile 2026, recante “Adeguamento del decreto 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, che rafforza il quadro regolatorio per l’utilizzo del sottosuolo ai fini dello scambio termico per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici, sia in ambito civile che industriale.

Ambito di applicazione

Il provvedimento si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico  di  cui  all'art. 10,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 22 del 2010, realizzate  mediante  l'installazione  di impianti scambiano solo energia termica con il  terreno,  utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti  a  contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi  nel sottosuolo di cui all'allegato A lettera, lettera s) e all'allegato B lettera n) del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190. 

Il decreto, ai sensi dell'art.  25,  commi  6-bis,  del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce le  prescrizioni  per la posa in opera dei suddetti impianti ivi  incluse  le opere per la realizzazione del geoscambio, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici. 

11 articoli

Il provvedimento è composto da undici articoli: 1. Oggetto e ambito di applicazione; 2. Definizioni; 3. Disposizioni per la realizzazione degli impianti in attività libera o mediante Pas; 4. Prescrizioni tecniche di carattere generale; 5. Riferimento a norme tecniche Uni applicabili; 6. Prescrizioni tecniche per la perforazione; 7. Qualificazione degli installatori di impianto a sonde geotermiche; 8. Dati di progetto e di collaudo; 9. Registro telematico delle piccole utilizzazioni locali; 10. Disposizioni transitorie; 11. Entrata in vigore.

Decreto in vigore dal 16 aprile 2026

Il decreto è entrato in vigore il 16 aprile (cioè il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella G.U.). 

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