Fisco

Progettazione, anche i professionisti possono effettuare la verifica preventiva

Lo stabilisce l'art. 26 del nuovo Codice degli appalti

lunedì 2 maggio 2016 - Redazione Build News

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L'articolo 26 del nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo n.50/2016) stabilisce che per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica preventiva dei progetti può essere svolta dagli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma Uni Cei En Iso/Iec 17020.

Per i lavori di importo inferiore a 20 milioni e fino alla soglia di 5,2 milioni è possibile affidare gli incarichi agli organismi accreditati ma anche ai progettisti - professionisti singoli, associati, società di professionisti e di ingegneria, consorzi stabili di società.

INCOMPATIBILITÀ. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

Per lavori di importo compreso fra 5,2 e 1 milione di euro la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

Infine per i lavori di importo inferiore a un milione la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento (Rup).

CONTRADDITTORIO CON IL PROGETTISTA. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti che effettuano la verifica, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

DAL 19 APRILE ABROGATO ANCHE IL CAPO II DEL TITOLO I DELLA PARTE II DEL DPR 207/2010. Ricordiamo infine che a partire dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice, è abrogato anche il capo II del titolo I della parte II del Dpr 207/2010 (regolamento del vecchio Codice appalti) recante le norme sull'affidamento di incarichi di verifica dei progetti, sui soggetti titolati a svolgere tale attività e sulle modalità di effettuazione delle verifiche.

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