Fisco

Progettazione e cause di esclusione, in Gazzetta le rettifiche alle Linee guida Anac n. 1 e n. 6

Sugli indirizzi generali in merito all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione

giovedì 16 febbraio 2017 - Redazione Build News

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Nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 2017, è pubblicata la Delibera dell'Autorità anticorruzione n. 22 del 18 gennaio 2017 che rettifica le Linee guida n. 1 recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria», adottate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.

Per l'effetto, la previsione contenuta nella parte III, paragrafo 1, punto 1.3, secondo cui «Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potra' essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera oo), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016» deve intendersi sostituita dalla seguente: «Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potra' essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016».

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stata pubblicata anche la Delibera dell'Anac n. 23 del 18 gennaio 2017 che rettifica le Linee guida n. 6 recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», adottate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

Per l'effetto, la previsione contenuta nella parte II, paragrafo 2.1.1.3, punto 8, secondo cui «negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132, decreto legislativo n. 163/06)» deve intendersi sostituita dalla seguente: «negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132, decreto legislativo n. 163/06)».

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