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Rating di legalità per le imprese: dal 16 marzo 2026 in vigore il nuovo regolamento AGCM

Il rating attribuito o rinnovato avrà una durata di tre anni. Verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti. L’attestato di attribuzione verrà rilasciato anche in lingua inglese

lunedì 23 febbraio 2026 - Alessandro Giraudi

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Con delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 gennaio 2026 è stato approvato, a seguito di consultazione pubblica, il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (adottato ai sensi dell’art. 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62). 

In vigore dal 16 marzo 2026

Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente di cui alla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 ed entra in vigore in data 16 marzo 2026.

Con un Comunicato che riportiamo l’Antitrust intende fornire alle imprese interessate alcune informazioni e indicazioni relative, da un lato, ai principali elementi di novità del nuovo Regolamento, dall’altro, alla sua attuazione e alla relativa disciplina transitoria.

Per i dettagli della relativa disciplina si rinvia al testo del Regolamento (clicca qui). 

Principali elementi di novità

Durata del rating di legalità (art. 18)
1. La durata del rating attribuito dopo l’entrata in vigore del nuovo Regolamento è pari a tre anni.

Nuova premialità per la continuità nella legalità (art. 10, comma 4)
2. Viene riconosciuto un ulteriore punteggio (pari ad un segno +) all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti aver già conseguito in via continuativa il rinnovo del rating per almeno tre volte precedenti. In ogni caso, l’attribuzione del punteggio avviene nei limiti del valore massimo di tre stelle.

Nuovi motivi ostativi di carattere penale, prefettizio o giudiziario (art. 5, commi 1-5)
3. E’ ostativo al rilascio/mantenimento del rating l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407 bis c.p.p, nell’ambito di procedimenti nei confronti dei soggetti rilevanti della società richiedente, anche per i reati di cui agli artt. 603 bis, 629 e 644 del codice penale, nonché per i reati citati negli artt. 24, 25 e 25 octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. Nei confronti dell’impresa richiedente sono altresì ostativi:
• l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407 bis c.p.p. per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
• le misure previste dall’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in corso di efficacia;
• il controllo giudiziario ex art. 3 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, in corso di efficacia;
• l’amministrazione giudiziaria ex art. 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in corso di efficacia;
• il controllo giudiziario ex art. 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in corso di efficacia;
• la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in corso di efficacia.
5. Il rating non può essere rilasciato in presenza di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che riguardino l’impresa o i soggetti di cui all’art. 4 del presente Regolamento e siano in corso di efficacia.

Durata dell’ostatività dei provvedimenti giudiziari definitivi (art. 5, comma 6)
6. La durata dell’efficacia ostativa dei provvedimenti giudiziari definitivi è stata rimodulata come segue:
• nel caso di sentenza di condanna, il rating potrà essere rilasciato decorsi cinque anni dal passaggio in giudicato;
• nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il rating potrà essere rilasciato decorsi tre anni dal passaggio in giudicato;
• nel caso di decreto penale di condanna, il rating potrà essere rilasciato decorsi due anni dalla irrevocabilità.

Motivi ostativi di natura concorrenziale e consumeristica (art. 6)
7. Oltre ai precedenti in materia di concorrenza, in base al nuovo Regolamento l’impresa non può ottenere o mantenere il rating se risulta altresì destinataria di:
• provvedimenti dell’Autorità per abuso di dipendenza economica con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati in appello nel biennio precedente la domanda di rating;
• provvedimenti dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, con applicazione di una sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati in appello nel biennio precedente la domanda di rating.

Violazione di obblighi informativi relativi ai requisiti (art. 21)
8. L’impresa è tenuta a comunicare gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori entro trenta giorni dal verificarsi degli stessi.
9. La violazione di tali obblighi informativi relativi ai requisiti obbligatori comporta, a seconda dei casi, il diniego al rilascio del rating o l’annullamento o la revoca del rating già attribuito e in corso di validità, con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno, nonché il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di diciotto mesi dalla cessazione della rilevanza del motivo ostativo.
10. Durante il periodo triennale di validità del rating, l’impresa titolare di rating è tenuta a comunicare la perdita di uno o più requisiti premiali o l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai fini del punteggio, entro trenta giorni dal verificarsi di tali eventi. In tali casi l’Autorità dispone la riduzione del punteggio. La violazione degli obblighi informativi relativi ai requisiti premiali comporta la riduzione al punteggio base (espresso con il segno ★), con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno e per tutta la durata residua del rating.

Pubblicità del rating (art. 24)
11. Le imprese in possesso di rating non possono utilizzare il logo dell’Autorità né pubblicare il provvedimento con il quale l’Autorità rilascia il rating, al di fuori delle finalità previste e disciplinate dall’ordinamento, a pena di sospensione del rating stesso.

Traduzione in lingua inglese dell’attestato di attribuzione del rating
12. Al fine di rendere l’attestazione relativa al rating di legalità maggiormente spendibile anche nei mercati esteri, se ne prevede il rilascio anche in lingua inglese.
I certificati facenti fede restano quelli in lingua italiana. Le relative traduzioni ne costituiscono allegato e recano un riquadro esplicativo dell’istituto rating di legalità.

Disciplina transitoria (art. 25)

13. A partire dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, la piattaforma webrating consentirà l’invio di domande soltanto se compilate utilizzando il nuovo Formulario.

Domande pendenti alla data di entrata in vigore del Regolamento (art. 25, comma 2)
14. Le domande pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento si intendono ritirate ove non rinnovate entro trenta giorni da tale data, ferma restando la possibilità di presentare una nuova domanda in ogni momento anche successivo.
15. L’impresa interessata può trasmettere la nuova domanda, accedendo alla piattaforma webrating e compilando il nuovo Formulario secondo le procedure informatiche previste e le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.
16. A seguito della presentazione della nuova domanda sarà aperta una nuova istruttoria nel rispetto dei termini previsti dal nuovo Regolamento.
17. Sono qualificate domande di rinnovo quelle trasmesse almeno sessanta giorni prima rispetto alla scadenza del rating. Qualora tale termine di sessanta giorni venga a scadere tra il 10 febbraio 2026 e il 16 marzo 2026, lo stesso si intende prorogato di trenta giorni.

Obblighi informativi relativi a eventi ostativi preesistenti all’entrata in vigore del nuovo Regolamento (art. 25, comma 4)
18. Le imprese titolari di rating alla data di entrata in vigore del Regolamento sono tenute a comunicare all’Autorità, entro sessanta giorni da tale data, gli eventi, preesistenti all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, che in base alle nuove disposizioni costituiscono motivi ostativi al mantenimento del rating.
19. A tal fine, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente l’apposito modello disponibile sul sito dell’Autorità.
20. A fronte di tale comunicazione, l’Autorità dispone che il rating continui ad avere validità fino alla data del 16 novembre 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza biennale del rating stesso, con aggiornamento dell’Elenco delle imprese pubblicato sul sito dell’Autorità.
21. Ove l’impresa non ottemperi all’obbligo sopra indicato, l’Autorità, qualora venga a conoscenza del motivo ostativo, dispone la revoca del rating con decorrenza dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento e l’applicazione della misura accessoria di cui all’art. 21, comma 3.
22. Salvo quanto previsto dai precedenti punti 18-21, il rating in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continua ad avere validità fino alla data di scadenza biennale ed è soggetto alle disposizioni del nuovo Regolamento.
23. Restano fermi, per gli eventi ostativi successivi all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, gli obblighi informativi di cui all’art. 21, comma 1, del Regolamento.

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