Nel corso del question time al Senato del 15 maggio scorso, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha risposto a un'interessante interrogazione a risposta orale (primo firmatario il senatore Maurizio Gasparri di FI) sulle problematiche emerse dall'applicazione del decreto ministeriale n. 127 del 2024 (nuovo Regolamento “End of waste”), il quale ha disciplinato i criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ma anche altri rifiuti inerti di origine minerale, riportati in specifica tabella del decreto stesso con i relativi codici europei identificativi.
I dubbi interpretativi
L'interrogazione evidenzia che permangono “alcuni dubbi interpretativi, in particolare sul campo stesso di applicazione del decreto che, se non risolti, rischiano di mettere in capo a molti operatori adempimenti molto difficilmente realizzabili e di creare, quindi, seri problemi ad alcune filiere di riciclo dei rifiuti da anni esistenti (ad esempio terre da bonifica, scorie metallurgiche, terre da spazzamento strade, scorie da incenerimento di rifiuti urbani, altri rifiuti da C&D)”.
In particolare, “sarebbe necessario avere chiare indicazioni sull’applicazione del comma 2 dell’art. 1 del decreto ministeriale che, per meglio circoscriverne l’ambito applicativo, specifica che: “Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo”.
Mentre non sembrano sussistere particolari dubbi interpretativi in merito all’ipotesi in cui le operazioni di recupero non abbiano ad oggetto, in tutto, rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del citato decreto, si chiedono informazioni in merito ai criteri da applicare laddove le medesime operazioni abbiano ad oggetto, solo in parte, rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto.
La conseguenza di un’errata interpretazione ed estesa applicazione dei criteri analitici del decreto ministeriale n. 127 del 2024 (vedi test di eluizione) a rifiuti non esplicitamente ricompresi nel decreto stesso porterebbe ad un'immotivata discriminazione di tutti i processi di recupero avanzati e consolidati in essere da anni e che hanno consentito il raggiungimento di percentuali di recupero tra le più elevate d’Europa. Peraltro la disapplicazione di quanto ad oggi autorizzato come “end of waste”, sulla base di tale semplicistico approccio, porterebbe ad una svalutazione complessiva di sistemi di valutazione tecnica avanzati: ecotossicologia, analisi di rischio secondo scenari di utilizzo, sono alcuni esempi peraltro attuati anche nelle più evolute realtà europee e a conferma si ricordano ad esempio la delibera di Giunta della Regione Lombardia n. XI/5224 del 13 settembre 2021 e il parere dell’Istituto superiore di sanità prot. n. 313N/AMPPIA.12 del 9 febbraio 2016. Tale svalutazione condurrebbe ad una modalità di analisi esclusivamente chimica e con set analitico ridotto a cui vengono applicati limiti non rispettabili neppure da materiale in commercio per i medesimi usi (vedi ad esempio il cemento, lo stucco, il gesso che sono le materie prime per la costituzione dei futuri “end of waste”).
Quanto descritto è inoltre già riassunto nell’articolo 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che indica puntualmente criteri e condizioni “caso per caso” per la cessazione della qualifica di rifiuto”, conclude l'interrogazione, che chiede di sapere quale sia la posizione del Ministro Pichetto rispetto alle problematiche esposte.
I chiarimenti del Ministro Pichetto
Nella sua risposta, il Ministro Pichetto ha precisato che, in relazione alla richiesta degli interroganti di chiarimento sulla disciplina del recupero degli inerti, “la disposizione da loro citata nasce con l'intento di far sì che la procedura autorizzativa, nota come "caso per caso", ossia quella prevista all'articolo 184-ter, comma 3, del testo unico ambientale, venga attivata anzitutto nelle ipotesi residuali non contemplate nell'elenco di rifiuti di cui alla tabella 1.
La procedura autorizzatoria "caso per caso" può essere attivata altresì qualora i rifiuti, sebbene ricompresi nella tabella 1, siano destinati a scopi specifici, differenti rispetto a quelli contemplati dal decreto stesso all'articolo 4.
In ogni caso basterebbe che l'operazione di recupero inerisse anche a uno solo dei codici dell'elenco europeo rifiuti CER non rientranti nell'allegato 1, per fuoriuscire dall'applicazione del decreto n. 127 del 2024. La norma impone dunque all'operatore produttore di aggregati recuperati che svolga trattamenti sui rifiuti ricompresi nella tabella 1 dell'allegato 1 di procedere all'inoltro dell'istanza di adeguamento dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero entro la data di scadenza stabilita dal decreto ministeriale, anche se tale riformato scenario comporta per l'impresa una riorganizzazione dei flussi della relativa produzione. Le amministrazioni competenti al rilascio dei titoli autorizzatori devono quindi procedere per la parte dei rifiuti trattati dall'operatore elencati nella tabella 1 dell'allegato 1, destinati agli scopi specifici di cui al successivo allegato 2, al rilascio di un'autorizzazione che prevedrà la cessazione della qualifica di rifiuto nel rispetto dei criteri del predetto decreto ministeriale”.
Pichetto ha rammentato infine “la disponibilità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ad offrire ulteriori delucidazioni tecniche sulla questione, nella consapevolezza dell'estrema rilevanza degli obiettivi di economia circolare da conseguire, ma anche della difficoltà di indicare tutto il percorso nei minuti a disposizione in un question time. Trasmetteremo pertanto in allegato tutta la valutazione anche di ordine tecnico e procedurale”.
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