Sentenze

Strutture di facile rimozione e nulla osta paesaggistico: nuova sentenza della Corte costituzionale

Le strutture di facile rimozione sulle spiagge possono rimanere posizionate sull’arenile tutto l’anno senza necessità che vengano rimosse alla fine della stagione, a patto che siano in possesso di un nullaosta paesaggistico di più ampia durata, che vada quindi oltre la stagione stessa

venerdì 21 maggio 2021 - Redazione Build News

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Le strutture di facile rimozione sulle spiagge possono rimanere posizionate sull’arenile tutto l’anno senza necessità che vengano rimosse alla fine della stagione, a patto che siano in possesso di un nullaosta paesaggistico di più ampia durata, che vada quindi oltre la stagione stessa. Al contrario, con un nullaosta paesaggistico di validità breve, che copra solo la durata della stagione, le strutture andranno rimosse. Lo stabilisce la Corte Costituzionale che con la sentenza 101/2021 depositata ieri ha parzialmente respinto il ricorso del Governo contro la legge n. 3/2020 della Regione Sardegna.

“Mettiamo gli operatori nelle condizioni di programmare con maggiore sicurezza”, spiega il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, che definisce la sentenza di oggi “un passo in avanti per restituire regole certe agli operatori del settore, troppo spesso danneggiati da un sistema normativo incerto e lacunoso. La Corte Costituzionale conferma la piena e perfetta legittimità dell'operato della Sardegna nell'aver voluto legiferare in questa materia a tutela di tutti quei piccoli imprenditori del turismo balneare che sono indispensabili per la fruizione delle spiagge”.

In sostanza, i titolari di concessione demaniale marittima per finalità turistico ricreative non dovranno più essere costretti a smontare le strutture di facile rimozione alla fine della stagione balneare e potranno, al contrario, tenerle tutto l’anno. Si legge nella sentenza: “Si può osservare che non esiste incompatibilità tra la legislazione regionale che consenta il posizionamento di manufatti per l’intero anno e la legislazione statale sulla tutela dei beni paesaggistici, se la prima garantisce che l’attuazione della seconda sia, senza eccezioni, assicurata”. Ancora: “Il posizionamento di strutture per l’esercizio delle attività svolte in regime di concessione demaniale marittima, dunque, s’intende condizionato all’osservanza dell’art. 146 codice dei beni culturali, dato che, nel contesto normativo descritto, quest’ultimo non trova ostacoli applicativi”. “Riteniamo fondamentale tutelare, valorizzare e promuovere le coste sarde, che rappresentano un elemento strategico per il sistema economico sardo ma per farlo dobbiamo tutelare gli operatori. Oggi, con la stagione turistica alle porte, torniamo a infondere fiducia negli operatori del settore”, ha commentato l’Assessore dell’urbanistica e degli Enti locali Quirico Sanna.

In allegato la sentenza della Consulta

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