La gestione dei crediti fiscali legati al Superbonus 110% torna al centro dell’attenzione con una pronuncia destinata a incidere sull’interpretazione delle condotte illecite connesse agli incentivi edilizi. Con la sentenza n. 36525/2026, depositata il 16 ottobre 2026, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno definito due questioni rilevanti: la qualificazione giuridica della creazione di crediti d’imposta fittizi attraverso fatture per operazioni inesistenti e l’individuazione del momento in cui il reato si considera consumato.
La decisione riguarda le ipotesi in cui, attraverso documentazione relativa a lavori inesistenti o parzialmente inesistenti, venga costituito un credito fiscale non spettante, con successiva opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. La Corte ha ricondotto questa condotta alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, escludendo che debba essere qualificata come indebita percezione di erogazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 316-ter del Codice penale.
Crediti fiscali inesistenti, la qualificazione del reato
Il primo principio affermato dalle Sezioni Unite riguarda la natura del reato configurabile quando il credito d’imposta viene generato attraverso fatture relative a operazioni in tutto o in parte inesistenti e destinato allo sconto in fattura o alla cessione a terzi.
Secondo la Corte, la condotta rientra nelle fattispecie previste dagli articoli 640 e 640-bis del Codice penale, relative alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
La pronuncia interviene su una questione che aveva dato luogo a orientamenti interpretativi differenti, chiarendo il quadro giuridico di riferimento per i procedimenti relativi alla formazione e alla circolazione di crediti fiscali fittizi nell’ambito delle agevolazioni edilizie.
La distinzione è rilevante sul piano penale perché consente di individuare la fattispecie applicabile alle condotte contestate, con conseguenze anche rispetto alla configurazione del reato e agli strumenti patrimoniali previsti dall’ordinamento.
Quando si consuma la truffa: decisiva la prima cessione
Il secondo chiarimento riguarda il momento in cui la truffa aggravata può considerarsi consumata. Le Sezioni Unite hanno stabilito che il reato si perfeziona con la prima cessione del credito, quando l’opzione viene comunicata all’Amministrazione finanziaria e il credito è accettato dal fornitore o dal cessionario attraverso la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate.
Non occorre, quindi, che il credito venga successivamente utilizzato in compensazione, riscosso oppure ceduto nuovamente a un altro soggetto.
Il principio individua un momento preciso per il perfezionamento del reato, superando l’impostazione secondo cui sarebbe stato necessario attendere l’effettivo utilizzo economico del credito. La formazione e il trasferimento del credito fittizio, una volta completati gli adempimenti indicati dalla Corte, sono sufficienti a integrare il reato consumato.
Le implicazioni per le verifiche sui bonus edilizi
La decisione assume rilievo per il contenzioso penale connesso agli incentivi edilizi e per la valutazione delle operazioni attraverso cui sono stati generati e trasferiti crediti fiscali non spettanti.
Il chiarimento sul momento consumativo permette di individuare con maggiore precisione la fase in cui la condotta supera lo stadio del tentativo e si perfeziona come reato consumato. Un aspetto che può incidere anche sulle misure patrimoniali adottabili nell’ambito dei procedimenti penali, comprese quelle finalizzate alla confisca del profitto.
La pronuncia non introduce, tuttavia, una responsabilità automatica per tutte le operazioni legate al Superbonus 110%: il principio riguarda le condotte caratterizzate dalla costituzione di crediti d’imposta fittizi mediante fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e deve essere applicato alle circostanze concrete di ciascun procedimento.
La sentenza delle Sezioni Unite
La sentenza n. 36525/2026 della Cassazione penale, Sezioni Unite, è stata pronunciata all’esito dell’udienza del 27 febbraio 2026 e depositata il 16 ottobre 2026. Presidente Mogini, relatore Liberati.
Con questa decisione, la Corte definisce due punti centrali per l’inquadramento penale delle frodi legate al Superbonus 110%: la riconducibilità della creazione di crediti d’imposta fittizi alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e l’individuazione della prima cessione perfezionata come momento consumativo del reato, senza necessità di attendere la successiva compensazione o riscossione.
Il testo integrale della pronuncia è consultabile sul sito della Corte Suprema di Cassazione.
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