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Superbonus 110%: obbligo di indicare una apposita dicitura nel cartello esposto presso il cantiere

Una norma inserita nella Legge di Bilancio 2021 prevede di indicare anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”

martedì 29 dicembre 2020 - Redazione Build News

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Per gli interventi che beneficiano del Superbonus 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Lo prevede una norma inserita nella Legge di Bilancio 2021, approvata dalla Camera dei deputati e ora all'esame del Senato per il via libera definitivo.

Ricordiamo che la Manovra 2021 proroga l’applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Inoltre la norma stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione si definisce l’unità immobiliare funzionalmente indipendente e viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

La disposizione stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma I, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) e anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni. Gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

L’aumentato del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza e si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

La detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Il nuovo comma 8 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, introdotto dalla disposizione, prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;

- 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

La norma precisa inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa nonché i requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

La norma precisa inoltre che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119.

Inoltre, per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata; agli oneri derivanti dalle assunzioni i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nonché di quelle assegnate mediante riparto da effettuarsi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame) di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 10 milioni per il 2021. Sempre per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, è costituito un fondo di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli Istituti autonomi case popolari (IACP).

Gli oneri di cui all'articolo 119 sono pertanto rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione nell'anno 2020 del medesimo articolo, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l'anno2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui all’articolo in esame, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 184, con le risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 e per la restante parte con i minori oneri di cui al comma 7.

L'efficacia di tali proroghe resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'unione Europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti nel PNRR per tale progetto.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027, al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui al presente articolo.

Conseguentemente:

- il fondo di cui all'articolo 207 è incrementato di 639,6 milioni di euro per l'anno 2021;

- il fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 209,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,44 milioni di euro per l'anno 2028, di 9,74 milioni per l'anno 2029, di 18,64 milioni di euro per l'anno 2030, di 104,14 milioni di euro per l'anno 203 I e di 50,1 milioni di euro per l'anno 2032 e ridotto di 37,38 milioni di euro per l'anno 2033.

Alla Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 7, Competitività e sviluppo delle imprese, Programma 7.1, Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, apportare le seguenti modificazioni:

2021: - 250.000.000. (fonte: dossier parlamentare del 23 dicembre 2020)

IN ALLEGATO IL TESTO DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 APPROVATO DALLA CAMERA

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