Normativa

Superbonus 110% e SAL al 30%: sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Rieti

Possono essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di materiali a piè d’opera

martedì 29 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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L’articolo 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) così recita: “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Nel caso in esame, l’istanza di riesame in autotutela è relativa a una comunicazione di irregolarità emessa a seguito di controllo della pratica relativa al superbonus del 110 per cento, con riferimento agli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020.

L’Agenzia delle Entrate di Rieti rilevava che il parametro relativo al raggiungimento di uno stato d’avanzamento lavori al 30.09.2022, almeno pari al 30 per cento del totale dei lavori, parametro fondamentale per poter continuare a beneficiare della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31.12.2023, non era stato rispettato. Pertanto, le suddette istanze venivano scartate dall’Ufficio, il quale riteneva non rispettato il raggiungimento del limite del 30 per cento dei lavori eseguiti.

La parte chiedeva la revisione delle pratiche, presentando tramite Pec “integrazione istanza di autotutela”.

Per il Sisma Bonus precedentemente scartato, l’Ufficio procedeva con il riconoscimento del credito in autotutela, considerando che solo per tale specifica istanza, avente computo metrico separato, la parte aveva dimostrato il raggiungimento della soglia del 30 per cento degli interventi al 30.09.2022, mentre rigettava l’istanza di riesame relativa all’Ecobonus.

La società, allora, presentava il ricorso.

Materiali, le forniture a piè d’opera possono essere contabilizzate

Con la sentenza n. 18/2025 (in allegato) depositata il 27 gennaio, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti Sezione 2, ha accolto il ricorso rilevando che la complessa documentazione presentata dalla parte (dichiarazione sostitutiva, computo metrico estimativo, stato d’avanzamento etc.) per lavori eseguiti alla data del 30.09.2022, dimostrano il raggiungimento della misura del 30 per cento dell’intervento complessivo al 30.09.2022, così come richiesto dal citato articolo 119 comma 8-bis del D.L. 34/2020 e ribadito dalla circolare n. 13/E del 13.06.2023.

Pertanto, a parere della Corte “detti lavori vanno considerati nella loro complessità, dato che non si può scindere l’Ecobonus dal Sisma Bonus. Di fatto, i primi lavori da eseguire sono quelli del Sisma Bonus, consistenti nel miglioramento sismico della struttura portante (muri perimetrali e centrali, solai di piano e di copertura) così come previsto dal progetto architettonico e statico da tecnici abilitati in materia. Pertanto, solo dopo detti lavori è possibile procedere alla realizzazione dell’Ecobonus (cappotto per pareti esterne e per il manto di copertura, fotovoltaico etc) con prodotti parte posti in opera ed altri acquistati e presenti in cantiere a piè d’opera”.

Secondo la Corte “appare evidente come la composizione di uno stato d’avanzamento lavori debba tener conto delle opere compiute e di quelle eseguite parzialmente e delle somministrazioni effettuate, purché tali somministrazioni siano riferibili al medesimo cantiere. Il valore contabile dei materiali giacenti in cantiere veniva previsto anche dal comma dell’art.180 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Per cui, alla luce dei riferimenti normativi passati in rassegna, la Corte ritiene che all’atto della redazione di uno stato d’avanzamento, il Direttore dei Lavori possa contabilizzare “lavorazioni e somministrazioni” nella quota parte effettivamente eseguita e documentata dall’appaltatore, tenuta in opportuna considerazione la conformità degli stessi materiali con l’opera da realizzare, possano comunque essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piè d’opera. A tal fine, il SAL Ecobonus deve essere confermato, così come è stato dall’Ufficio confermato il SAL del Sisma Bonus; perché rispetta anch’esso il limite previsto del 30 per cento.

In conclusione, a conferma dei lavori eseguiti è stata resa ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 D.P.R. 445/2000 una dichiarazione sostitutiva (allegata in atti) con la quale il Direttore dei lavori dichiarava “che alla data del 30.09.2022, sono stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”. In particolare, alla data della presente attestazione sono stati eseguiti lavori pari ad €. 100.912,11 su un totale pari ad €. 234.449,00.

In tale ottica, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti Sezione 2 riconosce le ragioni di rilevante interesse generale del ricorso e quindi lo accoglie.

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