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Superbonus, errore nell’opzione “sconto in fattura/cessione del credito”: quando la correzione non è più possibile

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 295/2025, chiarisce i limiti alla rettifica delle comunicazioni errate e conferma l’immodificabilità dell’opzione dopo l’accettazione del credito

martedì 25 novembre 2025 - Redazione Build News

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L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema, sempre delicatissimo, della corretta compilazione delle comunicazioni relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito ex articolo 121 del Decreto Rilancio. Con la risposta n. 295 del 2025, la questione riguarda un errore dell’intermediario del condominio che, pur avendo concordato con la ditta esecutrice l’applicazione dello sconto in fattura, ha inviato il modello indicando invece la cessione del credito.

La società edile aveva infatti emesso fatture nel 2023 e nel 2024 riportanti la dicitura “sconto in fattura”, e i condomini avevano rinunciato alla detrazione. Tuttavia, la comunicazione trasmessa all’Agenzia riportava per errore l’opzione relativa alla cessione del credito. Parte del credito (quello relativo al 2023) è stato già accettato e utilizzato in compensazione dall’impresa.

Il nodo centrale: l’errore può essere corretto?

Secondo l’impresa istante, l’errore dell’intermediario sarebbe formale e non dovrebbe impedire l’applicazione dello sconto in fattura, anche alla luce della precedente risposta dell’Agenzia n. 590/2020, che ammetteva la correzione delle comunicazioni errate, purché il credito non fosse ancora stato utilizzato.

L’Agenzia, però, nella risposta 295/2025 evidenzia che:

  • la disciplina è oggi diversa rispetto al 2020, a causa delle modifiche normative intervenute;
  • l’errore in questione non è formale, poiché riguarda un elemento essenziale dell’opzione fiscale
  • la possibilità di rettifica è subordinata alla rinuncia del credito e al reinvio della comunicazione, ma ciò è consentito solo entro i termini normativi;
  • tali termini sono ormai scaduti e, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 39/2024, non è più possibile ricorrere alla remissione in bonis per sanare la scelta.

Perché l’errore non può essere sanato

L’Agenzia richiama la circolare n. 33/E del 2022, distinguendo tra:

  • Errori formali, che non incidono sul credito e possono essere corretti tramite semplice PEC.
  • Errori sostanziali, che riguardano elementi essenziali dell’opzione (es. scelta dell’opzione, codice intervento, codice fiscale del cedente) e che richiedono l'annullamento dell’accettazione del credito e il reinvio della comunicazione entro i termini.

Nel caso esaminato, l’errore:

  • incide sull’opzione scelta;
  • ha già prodotto effetti (accettazione e uso parziale del credito nel 2024);
  • non può più essere corretto perché i termini per l’invio di una nuova comunicazione sono scaduti e la remissione in bonis non è più ammessa per questa tipologia di atti.

Cosa succede ora: validità dell’opzione e uso del credito

Pur riconoscendo che l’intenzione contrattuale delle parti fosse quella di applicare lo sconto in fattura, l’Agenzia precisa che:

  • è valida solo la rinuncia alla detrazione comunicata dai condomini;
  • ma non si possono più applicare le regole specifiche dello sconto in fattura;
  • ciò significa che il credito maturato è a tutti gli effetti un credito da cessione, con le relative limitazioni.

L’impresa, quindi:

  • può utilizzare il credito in compensazione;
  • può cederlo a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, assicurazioni);
  • non può effettuare cessioni verso soggetti non qualificati, come invece sarebbe possibile in caso di sconto in fattura.

La risposta n. 295/2025 ribadisce un principio fondamentale:

le opzioni per sconto in fattura e cessione del credito sono immodificabili dopo la scadenza dei termini e, soprattutto, dopo l’accettazione o l’utilizzo del credito. Anche in presenza di errori materiali e anche quando gli accordi contrattuali tra le parti erano chiari, la disciplina attuale — resa più rigida dal 2024 — non consente più alcuna rettifica tardiva.

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