Fisco

Superbonus, l’agevolazione è valida anche se l’accesso all’edificio è da una strada privata

La risposta a un’interrogazione al MEF presentata durante una seduta della Commissione Finanze della Camera

venerdì 2 ottobre 2020 - Redazione Build News

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Nella circolare n. 24/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata l'8 agosto 2020, si circoscrive l’applicazione del Superbonus 110% agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti (pag. 14 della circolare), definendo il concetto di “ingresso autonomo”: la circolare precisa che “la presenza di un accesso autonomo dall'esterno”, presuppone, ad esempio, che “l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.

Ma gli edifici unifamiliari che accedono a strade private multiproprietarie o a terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli, devono essere quindi compresi o esclusi dall’applicazione del bonus?

La domanda è stata posta dai deputati di Italia Viva Massimo Ungaro e Mauro Del Barba con un’interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati. La risposta del sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa si richiama alla medesima circolare 24/E, specificando che l’autonomia funzionale e la la presenza di uno o più accessi autonomi dall'esterno costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente “autonomi” e “indipendenti” rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti.

Riguardo alla nozione di “accesso da strada”, prosegue Villarosa, “né nella norma né nella citata circolare n. 24/E del 2020, sono previste limitazioni in ordine alla proprietà pubblica o privata della stessa. Pertanto, in linea di principio, può ritenersi autonomo anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Si ritiene, inoltre, che possa ritenersi «autonomo» anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare”.

In allegato il testo completo dell’interrogazione a risposta immediata in commissione 5/04686 e la circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate

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