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Superbonus e stop a cessione e sconto, il Decreto “Salva Conti” è in Gazzetta Ufficiale

Introdotte modifiche anche in materia di remissione in bonis, trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili, utilizzabilità dei crediti e presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE. Prevista una deroga per le zone del Centro Italia colpite dai sismi del 2009 e del 2016

martedì 2 aprile 2024 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo è pubblicato il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.

Il provvedimento è entrato in vigore il 30 marzo 2024 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il comunicato ISTAT del 1° marzo 2024 ha rilevato come il consolidamento delle informazioni alla base della stima della spesa connessa al credito d’imposta Superbonus e bonus facciate abbia contribuito a determinare una revisione al rialzo del rapporto deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022.

Il decreto-legge prevede ulteriori e più incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. In particolare, sono introdotte misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali.

Deroga per le aree terremotate

Le disposizioni del provvedimento non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 -ter, 4 -ter e 4 -quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Modifiche in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

Il decreto-legge prevede l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Remissione in bonis

Al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili

Per garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, sono introdotte misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. È, inoltre, previsto un corredo sanzionatorio. In particolare, l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

Utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell’erario, come già previsto nell'ordinamento italiano in altri casi, si dispone la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

Il provvedimento introduce anche misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Leggi anche: “Superbonus 110%, le aree terremotate salvate dallo stop a cessione e sconto

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