Efficientamento energetico

TEE non corrispondenti a progetti: l'Arera approva le modalità di attuazione

Approvata anche una modifica alle regole di determinazione del contributo tariffario da corrispondere ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico

giovedì 30 maggio 2019 - Redazione Build News

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Con la Delibera 209/2019/R/efr del 28 maggio 2019 l'Arera approva le modalità di attuazione, predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici, di cui all'articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in materia di TEE non corrispondenti a progetti.

Con il provvedimento viene inoltre approvata una modifica alle regole di determinazione del contributo tariffario da corrispondere ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico.

Con il provvedimento – IN ALLEGATO - l'Autorità delibera:

1. di approvare il documento dello schema di modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-bis, commi 6 e 8, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, trasmesso allo scopo dal Gestore dei Servizi Energetici con comunicazione del 15 maggio 2019 ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 14-bis, riportato all’Allegato A alla presente deliberazione;

2. di prevedere che il documento di cui al precedente punto 1. entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici;

3. di modificare l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 487/2018/R/efr, prevedendo che la validità delle modifiche decorra dal 1° giugno 2019, come di seguito:

- all’articolo 4, comma 1, le parole “QBLT(t) è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra giugno dell’anno solare (t) e maggio dell’anno solare successivo” siano sostituite dalle parole “QBLT(t) è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali a un prezzo inferiore a 250,00 €/TEE nel periodo compreso tra giugno dell’anno solare (t) e maggio dell’anno solare successivo”;

4. di prevedere che il Gestore dei Mercati Energetici predisponga le necessarie modifiche al fine di tenere conto del disposto del presente provvedimento e, in particolare, al “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica”, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del medesimo, al fine di prevedere, all’articolo 8, comma 1, la pubblicazione mensile sul proprio sito internet della quantità dei titoli scambiati mensilmente tramite accordi bilaterali a un prezzo inferiore a 250,00 €/TEE;

5. di prevedere che il “Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica”, come modificato per effetto del precedente punto 4., sia trasmesso da parte del Gestore dei Mercati Energetici all’Autorità per la sua approvazione e la successiva pubblicazione sul sito internet dello stesso Gestore;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Servizi Energetici, al Gestore dei Mercati Energetici e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;

7. di pubblicare la presente deliberazione e la deliberazione 487/2018/R/efr, così come modificata, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

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