Normativa

Transizione 4.0, Agenzia delle Entrate: tre FAQ su F24, codici tributo e anno di riferimento

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su anno di riferimento e codice tributo per evitare lo scarto del modello F24 e fruire correttamente del tax credit

giovedì 5 febbraio 2026 - Redazione Build News

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La corretta compilazione del modello F24 rappresenta un passaggio cruciale per utilizzare senza intoppi il credito d’imposta Transizione 4.0, previsto per gli investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati. Errori formali, in particolare nell’indicazione dell’anno di riferimento o del codice tributo, possono infatti determinare lo scarto del modello e ritardi nella fruizione dell’agevolazione.

Per rispondere ai dubbi più frequenti segnalati dalle imprese, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ che fanno chiarezza sulle modalità di compilazione dell’F24 in relazione agli investimenti completati nel 2024, 2025 e 2026, nell’ambito del piano Transizione 4.0 disciplinato dall’articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020.

Investimenti completati nel 2024: l’anno di riferimento non cambia

La prima FAQ riguarda gli investimenti completati nel 2024. Alcune imprese hanno già iniziato a utilizzare il credito d’imposta indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e l’anno di riferimento 2024. Il dubbio nasce al momento della fruizione delle quote successive: è corretto indicare l’anno in cui la quota diventa utilizzabile?

La risposta dell’Agenzia è chiara: no.

Come precisato dalla risoluzione n. 25/2024, l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 deve essere sempre quello di completamento dell’investimento, quindi il 2024, anche se la seconda quota è utilizzabile dal 2025 e la terza dal 2026.

Resta ferma la possibilità di utilizzare le quote anche in anni successivi rispetto a quello di maturazione.

Investimenti completati nel 2025: quale regime e quale codice tributo?

La seconda FAQ affronta il caso degli investimenti completati nel 2025, anno in cui convivono due diversi regimi normativi. La scelta del codice tributo e dell’anno di riferimento dipende da alcune condizioni precise.

Se entro il 31 dicembre 2024 sono stati versati acconti pari almeno al 20% del costo e l’ordine è stato accettato dal venditore, si applica il regime della legge n. 178/2020.

In questo caso:

  • codice tributo: 6936
  • anno di riferimento: 2025, anche per le quote utilizzate nel 2026 e 2027.

Se gli acconti erano inferiori al 20% o l’ordine non era stato accettato, si applica il nuovo regime introdotto dalla legge n. 207/2024.

In questo scenario:

  • codice tributo: 7077
  • anno di riferimento: 2025.

Le stesse regole valgono anche per gli investimenti iniziati e completati interamente nel 2025.

Investimenti completati nel 2026: condizioni stringenti per il credito

La terza FAQ riguarda gli investimenti che saranno completati nel 2026. Per poter fruire del credito d’imposta è necessario che:

  • entro il 31 dicembre 2025 siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • l’ordine sia stato accettato dal venditore;
  • il completamento dell’investimento avvenga entro il 30 giugno 2026.

Se tutte le condizioni sono rispettate, la prima quota del credito può essere utilizzata già nel 2026, la seconda dal 2027 e la terza dal 2028.

Nel modello F24 occorre indicare:

  • codice tributo 7077
  • anno di riferimento 2026, anche per le quote utilizzate negli anni successivi.

In assenza di tali requisiti, il credito non può essere fruito.

Un F24 corretto per non perdere il beneficio

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate consentono alle imprese di evitare errori formali e di utilizzare correttamente il credito d’imposta Transizione 4.0, senza rischiare lo scarto del modello F24 e conseguenti ritardi. Un’attenzione particolare a codice tributo e anno di riferimento è oggi più che mai essenziale per beneficiare pienamente delle agevolazioni fiscali previste.

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