La Corte costituzionale, con la sentenza n. 51, depositata il 18 aprile 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 7 del 2017, in materia di rigenerazione urbana e recupero edilizio.
Con la disposizione censurata, il legislatore regionale ha consentito, in via transitoria, l’esecuzione di interventi di trasformazione edilizia con mutamento della destinazione d’uso, in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico e in assenza di una valutazione da parte del Consiglio comunale.
Rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico
L’intervento del legislatore regionale, ha osservato la Corte, comporta il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi, anche in danno della destinazione di determinate aree a finalità socialmente rilevanti. Ciò risulta distonico rispetto alla stessa finalità generale della legge regionale di pervenire a una rigenerazione urbana «intesa in senso ampio e integrato», comprendente non solo aspetti edilizi e urbanistici, ma anche profili economici e sociali.
La Consulta ha dunque ritenuto che la sottrazione di questi determinanti interventi di trasformazione edilizia alla valutazione consiliare comporti una ingiustificata e non proporzionata compressione della potestà pianificatoria comunale.