Con la circolare n. 14 del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene sul nuovo quadro IVA per il settore dei trasporti e della logistica, facendo il punto sul regime transitorio opzionale previsto in attesa dell’autorizzazione definitiva dell’Unione europea all’estensione del reverse charge.
La misura nasce con l’obiettivo di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale in un comparto particolarmente esposto e trova fondamento nella legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024).
Reverse charge nei trasporti: il quadro normativo
L’articolo 1, commi da 57 a 63, della legge di Bilancio 2025 ha previsto l’estensione del meccanismo del reverse charge IVA alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che operano nei settori:
- trasporto merci
- movimentazione delle merci
- servizi di logistica
L’entrata a regime della nuova disciplina è però subordinata a una specifica autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea. In attesa di tale via libera, il legislatore ha introdotto un regime transitorio opzionale, ora chiarito nei dettagli dall’Agenzia delle Entrate.
Chi può applicare il regime transitorio opzionale
Il regime temporaneo può essere adottato su base concordata da entrambe le parti del rapporto contrattuale. In particolare, possono esercitare l’opzione:
- le imprese che svolgono attività di trasporto, magazzinaggio e logistica, individuate dalla classificazione ATECO 2025 – sezione H (con esclusione espressa del trasporto di persone);
- i soggetti che rendono servizi a tali imprese nell’ambito di appalti, subappalti, affidamenti a consorziati o altri rapporti contrattuali assimilabili.
L’opzione può essere esercitata a qualsiasi livello della catena di subappalto, indipendentemente dalle scelte effettuate dai soggetti a monte.
Come funziona l’opzione: IVA a carico del committente
Con l’adesione al regime transitorio:
- prestatore e committente concordano che l’IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore;
- entrambi i soggetti rispondono in responsabilità solidale.
La fattura continua a essere emessa dal prestatore secondo le regole ordinarie, ma deve riportare l’annotazione:
“Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024”, in modo analogo alla scissione dei pagamenti.
Versamento IVA e modalità operative
L’imposta deve essere versata dal committente:
- tramite modello F24;
- senza possibilità di compensazione;
- entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura.
La circolare fornisce così un quadro operativo chiaro per la gestione della fatturazione e dei flussi IVA durante la fase transitoria.
Recupero dell’imposta non dovuta
Un ulteriore chiarimento riguarda i casi in cui l’IVA risulti indebitamente versata. In base all’articolo 30-ter del decreto IVA:
- il committente, in quanto soggetto che ha effettuato il versamento, può richiedere la restituzione dell’imposta;
- il rimborso è ammesso solo se viene dimostrato l’effettivo pagamento;
- la richiesta deve essere presentata entro due anni dalla definitività dell’accertamento.
Resta esclusa la restituzione dell’imposta se il versamento è avvenuto nell’ambito di una frode fiscale.
Compatibilità con il regime degli autotrasportatori
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’adesione al regime transitorio non esclude l’applicazione del regime speciale degli autotrasportatori previsto dall’articolo 74 del decreto IVA. I due sistemi possono quindi coesistere in capo allo stesso soggetto.