Fisco

Superbonus: nuovi chiarimenti su unità immobiliare funzionalmente indipendente e limiti di spesa applicabili

Nella Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 10 di oggi 5 gennaio 2021

martedì 5 gennaio 2021 - Redazione Build News

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Nel caso oggetto della Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 10 di oggi 5 gennaio 2021, l’istante dichiara di essere proprietario di un edificio composto dalle seguenti unità immobiliari, “funzionalmente indipendenti”, poiché dotate di un proprio impianto per l’acqua, per l’energia elettrica e di impianto di riscaldamento esclusivo, di cui:

- una unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, che si sviluppa su due piani (piano terra e piano strada) e relative pertinenze quali un’autorimessa (C/6) e una cantina (C/2);

- una unità immobiliare, ad uso residenziale, che si sviluppa su un solo piano (primo piano).

Tali unità secondo quanto affermato dall’istante “sebbene poste una sopra l'altra nel contesto del medesimo edificio, (...), dispongono di un accesso dalla strada indipendente: uno a servizio della abitazione principale (con accesso dal piano terra) e l'altro a servizio dell'abitazione a disposizione (con accesso dal piano strada). Entrambe le unità abitative hanno un proprio numero civico (...). Non vi sono parti comuni alle predette unità abitative, fatta eccezione della copertura sovrastante l’edificio (tetto).”

“Nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa, ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della presente istanza di interpello) e nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi siano funzionalmente indipendenti nei termini sopra descritti, si ritiene che l'istante possa accedere al Superbonus con riferimento alle descritte unità immobiliari ad uso residenziale”, ha precisato l’Agenzia delle Entrate.

“Per quanto riguarda i limiti di spesa ammessi al Superbonus nel rimandare ai chiarimenti resi con la citata circolare n. 24/E del 2020 e con la risoluzione 28 settembre 2020, n. 60, si ribadisce che l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito ciascuna unità abitativa funzionalmente indipendente posseduta e alle sue pertinenze (anche se accatastate separatamente) nella misura di:

- euro 50.000 per gli interventi di riqualificazione energetica di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro della unità abitativa;

- euro 30.000 per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione;

- euro 96.000 per gli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali dell’edificio, ivi compresi quelli da eseguirsi sul “tetto”;

- euro 54.545,45 per l’acquisto e la posa in opera di infissi e schermature solari;

- euro 48.000 per l’istallazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

- euro 3.000 per l’istallazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.”

In allegato la Risposta n. 10/2021

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