Il proprietario dell’immobile che non abbia realizzato le opere abusive “ne risponde in ogni caso, essendone esso possessore e non avendo provveduto alla demolizione. La legittimità dell’ordine di rimozione di un manufatto abusivo impone unicamente la prova che vi sia un soggetto che utilizzi il medesimo manufatto”.
Lo ha ribadito il TAR Lazio (Sezione Seconda Quater) nella sentenza n. 15740/2025.
È responsabile dell’abuso anche chi è subentrato nella titolarità del bene
Il Collegio condivide la giurisprudenza amministrativa secondo cui “è responsabile dell’abuso non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene [ovvero ne abbia la disponibilità quale detentore e utilizzatore] in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell’utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l’autore materiale dell’abuso preesistente”.
Ai sensi dell’art. 27 del TUE (Testo Unico Edilizia), sussiste l’interesse pubblico primario –preminente rispetto agli interessi privati secondari – diretto al ripristino dell’ordine urbanistico violato.
Come il proprietario può dimostrare di essere estraneo all'abuso
Il TAR Roma aggiunge che “il carattere abusivo di un immobile ne configura una caratteristica di natura reale, di tipo oggettivo che, da un lato, attinge l’immobile anche nei suoi successivi trasferimenti (con la conseguenza per la quale la demolizione è atto dovuto e prescinde dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso edilizio) e, dall’altro, prescinde dalla buona fede e quindi dall’affidamento del proprietario. Quest’ultimo potrà andare esente dalla responsabilità di tal fatta solo provando, ma così non è stato nel caso di specie, di essere del tutto estraneo all’abuso, di modo che “risulti, in modo inequivocabile, che, essendone venuto a conoscenza, il proprietario si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento” (Cons. Stato, n. 5700/2020).”